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Le Tv locali e la legge di Stabilità
13 Dicembre 2010
«(A proposito del) cosiddetto “ddl Stabilità”, ecco un breve elenco dei punti di interesse per il settore dell'emittenza, tutti riferibili all'art. 1 del provvedimento:
Il comma 8 prevede che entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, l'Agcom avvii le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 790 -862 MHz (canali dal 61 al 69) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà fissare la data per l'assegnazione dei suddetti diritti d'uso; la liberazione delle citate frequenze dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 9 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, emani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento un decreto in cui definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa per gli editori locali che dismetteranno l'attività di operatore di rete. Tali risorse (reperite a valere sugli introiti della gara che verrà avviata per l'assegnazione delle suddette frequenze agli operatori mobili in larga banda) saranno pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque non potranno eccedere i 240 milioni di euro.
Il comma 10 prevede che prima della data di cessazione definitiva delle trasmissioni in tecnica analogica, il Ministero dello Sviluppo economico provveda alla assegnazione definitiva dei diritti di uso delle frequenze. Successivamente a tale assegnazione, chiunque sia privo del necessario titolo abilitativo verrà assoggettato all'applicazione degli artt. 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, ferma restando la disattivazione degli stessi, comporta la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del diritto d'uso medesimo.
Il comma 11 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agcom, nell'ambito delle rispettive competenze, fissino gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (questo comma ha irritato i rappresentanti delle Tv locali per la discrezionalità concessa al Ministero su questa delicata materia; Ndr.).
Il comma 12, infine, stabilisce che in caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 98, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'operatore di rete che ospita all'interno del proprio mux un fornitore di servizi di media audiovisivi non autorizzato è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso».
Ma c'è anche l'aspetto economico in senso stretto:
«Il ddl Stabilità ha introdotto un rifinanziamento alle misure di sostegno per la radiofonia e per le tv locali. Per l'anno 2011 il totale (attribuito per l'85 per cento alle tv locali e per il restante 15 per cento alla radiofonia) sarà di € 101.943.168. Per gli anni 2012 e 2013 il fondo attualmente previsto è di circa € 86,2 milioni (sempre con la ripartizione dell'85 per cento alle tv locali e del 15 per cento alla radiofonia)».





























