A proposito di cessioni di impianti…

Sul problema del regime tributario da applicare alla cessione di impianti radiofonici (ma anche di almeno parti di emittenti in senso pieno) la VI Commissione della Camera ha approvato un’interessante risoluzione…

Ecco il testo della risoluzione parlamentare di cui sopra, approvata (nel testo finale) dalla VI Commissione della Camera nelle scorse settimane, secondo quanto fattoci cortesemente pervenire da Radio Padania:

“Risoluzione n.7-00544 Comaroli: Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in materia di cessione degli impianti radiofonici, sono emerse alcune problematiche in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, di tali cessioni, in quanto le stesse possono essere qualificate come “cessioni di impianti” soggette ad IVA, oppure come “cessioni di ramo d'azienda” soggette ad imposta di registro;

in particolare, gli uffici finanziari, seppur in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno in alcuni casi accertato un maggior valore della cessione, ed hanno in
altri casi contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro;

in tale contesto appare quindi necessario consentire il corretto inquadramento tributario di tali operazioni;

al riguardo si può rammentare che l'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, riprendendo il disposto della legge n. 650 del 1996, consente i trasferimenti di impianti, rami di azienda ed intere emittenti televisive e radiofoniche;

secondo quanto ricordato dall'associazione delle imprese radiofoniche e televisive locali (AERANTI) con la propria circolare n. 20 del 1998, le operazioni di compravendita di impianti e/o rami di azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali;

la predetta circolare precisa inoltre che: “le acquisizioni di ramo d'azienda soggette ad imposta di registro del 3 per cento devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio; le acquisizioni di impianti, soggette a fatturazione e IVA, possono essere stipulate con scrittura privata registrata anche senza firme autenticate”, senza tuttavia individuare le caratteristiche delle due diverse fattispecie; per poter identificare un impianto radiofonico e considerarlo quale bene giuridicamente tutelabile, bisogna individuarlo nei suoi componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in quanto pervia e libera, nonché dalle
apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso;

in particolare, la frequenza, che deve essere assegnata in via amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2005,
caratterizza l'impianto, ed è determinante, sotto il profilo amministrativo, perché quest'ultimo assuma la qualificazione di bene giuridico;

infatti il predetto atto amministrativo di assegnazione della frequenza, sebbene non possa essere considerato come avviamento commerciale, costituisce un connotato essenziale della frequenza e dell'impianto radiofonico;

al fine di fare chiarezza nel complesso quadro appena esposto, fornendo agli operatori del settore un'indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare, occorre definire con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami
d'azienda o di intere emittenti, in modo da consentire la corretta applicazione del regime tributario corrispondente,

nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione Finanze, il Direttore dell'Agenzia delle entrate è intervenuto anche circa la corretta qualificazione tributaria delle predette fattispecie, fornendo la sua valutazione in merito, cui ci si è attenuti integralmente ai fini della riformulazione del presente atto di indirizzo,

impegna il Governo:

a)ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessioni di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d'azienda o di cessioni di emittenti, dall'altro, specificando che:

qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche, l'operazione configura una cessione di beni rilevante agli effetti dell'IVA;

qualora la cessione dell'impianto sia accompagnata dai relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, essa deve essere considerata come cessione di ramo d'azienda, e pertanto essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale;

qualora l'oggetto del trasferimento sia costituito, oltre che dal predetto impianto, dall'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario, dai marchi, dalle testate radiofoniche, dai brevetti, dai rapporti di collaborazione autonoma e subordinata e da altri rapporti giuridici in essere, la relativa cessione sia assoggettata alla sola imposta di registro in misura proporzionale, atteso che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda;

b) a considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione sopra richiamati precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.

(8-00121) Comaroli, Fugatti, Forcolin”.

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