Aeranti-Corallo impugna al Tar del Lazio alcuni aspetti del regolamento dell’Agcom sull’avvio delle trasmissioni digitali radiofoniche Dab-T. Inoltrata anche istanza all’Autorità, per la modifica del regolamento in sede di autotutela.
L'associazione Aeranti-Corallo e molte decine di emittenti radiofoniche locali hanno proposto ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento di alcuni punti del Regolamento per le trasmissioni digitali radiofoniche DAB-T emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la Delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005.
Al riguardo, l'avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, ha dichiarato:
"Aeranti-Corallo, pur condividendo le scelte di fondo del regolamento di avviare il DAB-T in banda L (al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori, stante la scarsità di frequenze in banda III) e di decretare la fine della sperimentazione (che avrebbe potuto generare rischi di accaparramento delle frequenze), mantiene le perplessità di sempre in ordine alla appetibilità imprenditoriale e alla effettiva possibilità di sviluppo del DAB-T".
"In ogni caso - ha aggiunto Rossignoli - Aeranti-Corallo ritiene che, qualora il DAB-T abbia effettivamente avvio, le emittenti locali debbano essere pienamente protagoniste dei nuovi scenari tecnologici, senza subire penalizzazioni di sorta. Per questo, le emittenti di Aeranti-Corallo presenteranno domanda di autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni per fornitori di contenuti e daranno vita ad apposite società consortili".
"Aeranti-Corallo - ha evidenziato Rossignoli - ha quindi impugnato alcune parti del Regolamento che potrebbero penalizzare la posizione delle emittenti locali, allo scopo di ottenere un miglioramento del contenuto dello stesso. In particolare, i principali punti oggetto dell'impugnazione sono l'art. 14, comma 2, lettera d) e l'art. 14, comma 6 del Regolamento. Aeranti-Corallo ha infatti evidenziato nel ricorso al Tar che l'eventuale attribuzione di punteggi in graduatoria, con riferimento alle trasmissioni sperimentali digitali operate da taluni, non sarebbe accettabile, posto che numerosissime imprese, pur avendo richiesto l'abilitazione sperimentale, non hanno potuto operare, stante la mancanza di frequenze disponibili riconosciuta formalmente dal Ministero delle comunicazioni.
Inoltre, Aeranti-Corallo ha evidenziato nel ricorso che il Regolamento non stabilisce quali frequenze vengano poste in gara per le imprese radiofoniche locali, creando così incertezza sulle modalità procedimentali della gara stessa".
"La soluzione delle problematiche di cui a tutti i ricorsi - ha concluso Rossignoli - è chiaramente pregiudiziale per l'emanazione del bando di gara previsto dall'art 13 comma 3 del Regolamento - per il rilascio delle licenze di operatori di rete da parte del Ministero delle Comunicazioni. Per questo Aeranti-Corallo ha anche inoltrato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifica istanza affinché la stessa provveda, in sede di autotutela, a modificare il Regolamento nelle parti oggetto di impugnazione".