Aeranti-Corallo e l’equo compenso

Equo compenso nel lavoro giornalistico: la posizione di Aeranti-Corallo relativamente ai lavoratori autonomi giornalisti delle imprese radiotelevisive locali.

Vediamo il comunicato di Aeranti-Corallo:

“Nei giorni scorsi AERANTI-CORALLO ha presentato la propria posizione in ordine alla legge sull'equo compenso nel lavoro autonomo giornalistico davanti la relativa Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 233/2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Sottosegretario con delega all'editoria On. Legnini.
L'Avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, sul tema evidenzia: “Il numero di giornalisti che presta attività di lavoro autonomo nelle imprese radiofoniche e televisive locali è molto limitato, in quanto le stesse imprese si avvalgono prevalentemente di giornalisti lavoratori subordinati il cui inquadramento è disciplinato dal CCNL di settore stipulato tra Aeranti-Corallo e la Fnsi, sindacato unitario dei giornalisti”.

Rossignoli evidenzia inoltre: “Con riferimento alla legge 233/2012, AERANTI-CORALLO esprime un giudizio assolutamente critico. Infatti nel contesto normativo nel quale le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state soppresse (art. 9, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), nell'ottica di favorire la concorrenza, nel relativo mercato, è evidente che la legge sull'equo compenso rappresenti un elemento di controtendenza rispetto ai principi generali di liberalizzazione (art. 9, comma 4 dello stesso decreto legge) secondo i quali il compenso professionale deve essere pattuito al momento del conferimento del relativo incarico”.

“In ogni caso - evidenzia Rossignoli - considerato il combinato disposto di cui al citato art. 9, comma 1 (che, come detto, ha abrogato le tariffe professionali) e alla citata legge 31 dicembre 2012, n. 233 (che ha introdotto l'equo compenso) è evidente che la Commissione prevista da quest'ultima normativa non abbia il
potere di reintrodurre il soppresso sistema tariffario (compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 21 dicembre 2006), ma che abbia, esclusivamente, il compito di definire i principi di equo compenso, ai quali le parti datoriali e i lavoratori autonomi giornalisti debbano attenersi per pattuire convenzionalmente il compenso dovuto per l'attività oggetto dell'incarico professionale, tenuto conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche
della prestazione e in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Rossignoli sottolinea inoltre che 'per AERANTI-CORALLO, i principi di equo compenso per la pattuizione convenzionale tra le parti, dei corrispettivi per le collaborazioni (occasionali, ovvero coordinate e continuative) nel settore radiotelevisivo dovrebbero basarsi sul rispetto dell'art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Inoltre occorrerebbe una differenziazione del compenso tra il settore radiofonico e quello televisivo, come da sempre previsto nella contrattazione collettiva per il personale giornalistico subordinato'”.

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