Vediamo l’analisi di Aeranti-Corallo: «Con la delibera n. 645/07/CONS, pubblicata sul sito dell’Agcom lo scorso 8 gennaio, e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il disciplinare di gara per la cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva televisiva digitale da parte delle emittenti televisive titolari di più di una concessione analogica… Lo schema del disciplinare era stato sottoposto a consultazione pubblica, e Ae…
Vediamo l'analisi di Aeranti-Corallo:
«Con la delibera n. 645/07/CONS, pubblicata sul sito dell'Agcom lo scorso 8 gennaio, e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il disciplinare di gara per la cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva televisiva digitale da parte delle emittenti televisive titolari di più di una concessione analogica... Lo schema del disciplinare era stato sottoposto a consultazione pubblica, e Aeranti-Corallo giudicava già allora in maniera assolutamente negativa tale provvedimento, in quanto non solo non veniva definito alcun obbligo per le reti nazionali di rendere tale capacità disponibile su base disaggregata, ma, addirittura, solo per le reti che risultavano già allo stato decomponibili, limitava tale decomponibilità a livello regionale (e non provinciale, come aveva richiesto Aeranti-Corallo), rendendo sostanzialmente impossibile l'accesso per le emittenti locali a tale capacità trasmissiva.
Il disciplinare approvato dall'Agcom con la citata delibera, conferma sostanzialmente i concetti già espressi nello schema. In particolare, per quanto riguarda l'accesso delle emittenti locali a tale capacità, rileva che "dalle comunicazioni degli operatori di rete in merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che l'offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul territorio nazionale è al momento consentita solo dal Mux MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre reti digitali terrestri soggette all'obbligo della cessione di capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala nazionale".
Quindi, nella delibera, l'Autorità considera che "non appare conforme al principio di proporzionalità imporre un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti digitali terrestri già strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per la realizzazione di una nuova configurazione della struttura di rete che non appaiono conciliabili con l'urgenza di provvedere alla prima applicazione della procedura selettiva prevista dall'art. 29 bis del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; che, inoltre, l'Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale tendenzialmente su base isofrequenziale e che, data la presenza di un'offerta di capacità trasmissiva a livello regionale da parte di una rete digitale terrestre, questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali".
Nella medesima delibera, l'Agcom osserva anche che "l'Autorità valuta con favore la possibilità di consentire che le emittenti locali possano concorrere, in forma aggregata e nell'ambito della riserva di un terzo della capacità trasmissiva offerta a livello nazionale, dando vita allo scopo a società consortili dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti per il conseguimento del titolo di fornitore di contenuti in ambito nazionale, per realizzare progetti editoriali innovativi e di qualità legati a tematiche di valore sociale e di sviluppo del territorio (...)".
Aeranti-Corallo ribadisce il proprio giudizio fortemente critico nei confronti del disciplinare, in quanto, con le limitazioni poste e con la mancata previsione di decomponibilità a livello provinciale dei multiplex, non sarà possibile alle emittenti televisive locali, se non in numero limitatissimo e assolutamente insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'intero settore, di accedere alla capacità trasmissiva in questione».
Ma cosa accadrà oraO Un utilissimo riepilogo è apparso su www.key4biz.it, a cura di Ernesto Apa (Studio Legale Portolano Colella Cavallo):
«I soggetti tenuti a cedere il 40% della capacità trasmissiva dei propri multiplex sono Rai (1 mux) Elettronica Industriale/Mediaset (2 mux) e TIMB/Telecom (2 mux). Secondo le comunicazioni effettuate da questi soggetti la capacità disponibile è pari a circa 9,5 Mbt/s per ciascun mux.
Solo il mux MBONE di TIMB è configurato su base regionale; pertanto, le emittenti locali potranno accedere esclusivamente a questo mux.
Tuttavia, una rilevante modifica al disciplinare apportata a seguito della consultazione pubblica consente alle emittenti locali di accedere alla capacità trasmissiva dei mux di Rai ed Elettronica Industriale mediante la costituzione di società consortili. Tale capacità verrà comunque computata ai fini del calcolo della capacità disponibile per le emittenti locali (che, come si è detto, può raggiungere un terzo del totale).
Gli operatori hanno comunicato all'AGCOM condizioni di offerta economicamente omogenee, attestate su un costo compreso tra 800.000 e 900.000 euro per Mbit/s a livello nazionale. Tuttavia, tali condizioni economiche di offerta sono state ritenute eccessive da AGCOM, la quale reputa inadeguato, nell'attuale fase di mercato, un ribaltamento integrale sui fornitori di contenuti dei costi di realizzazione delle reti digitali.
Il disciplinare dispone pertanto che gli operatori di rete debbano riformulare le proprie offerte economiche, distinguendo tra condizioni di lungo periodo e condizioni di breve-medio periodo. Gli operatori di rete obbligati alla cessione dovranno comunicare all'AGCOM le nuove condizioni di offerta entro 15 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare; successivamente, l'AGCOM valuterà le nuove condizioni di offerta e richiederà agli operatori di apportare le necessarie modifiche nel termine di 15 giorni. A seguito della verifica da parte di AGCOM, le condizioni economiche di offerta saranno pubblicate sui siti web degli operatori e dell'AGCOM.
Le condizioni economiche di offerta, nella nuova formulazione, potranno prevedere meccanismi di adeguamento dei prezzi in funzione dell'ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri; tali adeguamenti dovranno comunque essere sottoposti preventivamente all'AGCOM.
Possono presentare domanda di accesso al 40% di cui sopra i seguenti soggetti:
- soggetti, anche in forma consorziata o cooperativa, in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione di fornitore di contenuti nazionale o che si impegnino ad acquisire tali requisiti in caso di aggiudicazione della capacità trasmissiva, entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa;
- emittenti nazionali analogiche che non abbiano raggiunto la copertura minima prevista dalla legge Maccanico (80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia );
- emittenti locali analogiche prive di impianti DTT che illumino almeno l'80% del proprio bacino;
- fornitori di contenuti operanti via cavo o via satellite.
Nessuno di questi soggetti deve essere in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione.
Le emittenti locali analogiche prive di impianti DTT che illumino almeno l'80% del proprio bacino possono costituire società consortili per concorrere all'assegnazione di capacità trasmissiva a livello nazionale. A tal fine, dette società consortili dovranno (a) essere dotate di personalità giuridica, (b) essere formate da almeno 8 emittenti locali, (c) possedere i requisiti per ottenere l'autorizzazione di fornitore di contenuti nazionale e (d) non essere controllate o collegate ad alcuna delle società che le compongono (le quali, a loro volta, non potranno essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento).
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle condizioni economiche di offerta degli operatori di rete...
Allo stato attuale è impossibile prevedere quanto tempo trascorrerà tra la pubblicazione del disciplinare in Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione delle nuove condizioni economiche di offerta. Tuttavia, ipotizzando che il disciplinare sia pubblicato intorno al 15 gennaio e che le condizioni economiche di offerta definitive siano