Arrivano le Linee guida per i contributi alle emittenti locali

Per capire bene di cosa parliamo, vediamo la esauriente nota illustrativa apparsa su ‘TeleRadioFax’, il periodico di Aeranti-Corallo

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Linee_guida_contributi_emittenza_radio-tv_maggio_2016

La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nel proprio sito internet, lo scorso 9 maggio, lo schema di “Linee guida per l’elaborazione del regolamento sui criteri e le procedure di erogazione dei contributi in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, sottoponendolo a consultazione pubblica (le relative osservazioni e i relativi commenti dovranno pervenire alla stessa Dgscerp entro il 3 giugno p.v.).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), ha, infatti, definito la riforma della normativa per i contributi pubblici a sostegno di Tv e Radio locali, modificando, attraverso la costituzione di un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, sia i principi in base ai quali tali finanziamenti vengono ripartiti, sia la procedura amministrativa relativa. In particolare, l’art. 1, comma 163 della legge di stabilità 2016 ha previsto l’adozione di una nuova regolamentazione per la disciplina di ripartizione e di erogazione di detti contributi.

Le Linee guida prevedono che la ripartizione del fondo venga confermata all’85% per le Tv locali e al 15% per le Radio locali. È prevista, inoltre, una graduatoria unica nazionale redatta dalla Dgscerp del Ministero (mentre l’attuale regolamentazione relativa ai contributi radiofonici contempla già una graduatoria unica nazionale, per le Tv l’attuale regolamentazione considera la redazione di graduatorie regionali da parte dei Corecom).

Le Linee guida prevedono, per le Tv locali, che i beneficiari dei contributi siano i titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi di media audiovisivi per uno o più marchi/palinsesti diffusi con Lcn; per le Radio locali, i beneficiari dei contributi… saranno, per la prima volta, oltre ai concessionari analogici, anche i titolari di autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici digitali.

Sia per il comparto Tv, sia per il comparto Radio, una quota percentuale delle risorse disponibili viene riservata alle emittenti locali a carattere comunitario (per queste ultime, sono previste regole separate). Inoltre, una quota sino all’1% del totale viene accantonata per far fronte alla revisione degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito dell’esito di eventuali contenziosi.

Per quanto riguarda le Tv locali, i soggetti ammessi a fruire dei contributi sono quelli in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: numero minimo di dipendenti, compresi i giornalisti, a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della popolazione suddivisa in quattro scaglioni (oltre 5 milioni di abitanti; da 1 a 5 milioni; da 500mila a un milione; fino a 500mila abitanti). Inoltre, tali soggetti non devono avere nei propri palinsesti più del 10% di programmi di televendite, giochi e cartomanzia nella fascia oraria tra le 7 e le 23. Vengono esclusi coloro che hanno reso dichiarazioni mendaci nelle procedure per le misure di sostegno degli ultimi tre anni.

Per quanto concerne le Radio locali, i requisiti per l’ammissione ai contributi sono i medesimi di quelli previsti per le Tv (non è, tuttavia, prevista la limitazione al 10% sui programmi di televendite, giochi e cartomanzia nella fascia oraria tra le 7 e le 23).

Le citate Linee guida prevedono, inoltre (sia per le Tv, sia per le Radio), una serie di criteri e di parametri per la determinazione dei contributi agli aventi diritto (in possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra): numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente (a tempo indeterminato e determinato), numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente (professionisti e pubblicisti) e totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative.

Vi è, inoltre, un ulteriore criterio, diversificato per Tv e Radio. Per le Tv locali, vengono considerati gli indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti relativi all’anno precedente il bando (i relativi dati vengono forniti da Auditel). Per le Radio locali, invece, si considera il totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari.

Per le regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) viene, inoltre, considerata una maggiorazione del 15%, sia nel settore Tv che nel settore Radio. Aeranti-Corallo predisporrà nei prossimi giorni un proprio documento di osservazioni e di proposte sulle citate Linee guida.

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Il commento di Confindustria Radio-Tv

Chi invece non ha aspettato a commentare l’importante questione è Confindustria Radio-Tv, sul proprio periodico ‘Radio Tv News’, con alcune dichiarazioni di Maurizio Giunco, Presidente dell’Associazione Tv Locali aderente a CRTV e Vice Presidente dell’Associazione, secondo il quale «alle Tv Locali da una parte sono state tolte frequenze e dall’altra è stato consentito indistintamente di sopravvivere, anche chi vera Televisione non l’ha mai fatta, ma ha ‘vivacchiato’ grazie ai contributi pubblici. Manca quindi un disegno complessivo. La questione delle emittenti sul territorio va quindi affrontata chiarendo innanzitutto se le vogliamo ancora oppure no. Si tratta di rispondere al quesito ‘se, pur in presenza di operatori storici che hanno diffuso negli anni programmi e informazione, vogliamo optare per la globalizzazione dell’informazione, oppure abbiamo ancora bisogno di informazione e programmazione locale’. (Occorre che) i contribuiti pubblici privilegino le ‘aziende vere’, in linea con quanto sostenuto a dicembre 2015 dalla Corte dei Conti contraria ai contributi a pioggia e senza l’indicazione di finalità da perseguire da parte dei destinatari delle risorse. In tal senso occorre dare atto che le Linee guida pubblicate dal Mise contengono criteri più restrittivi del passato per le Tv locali che vogliono accedere ai fondi pubblici, soprattutto in termini di occupazione. Ma non sono poche le cose che stupiscono. Manca una finalizzazione e obblighi precisi, quali il livello di produzione di programmi informativi. Di difficile comprensione è poi il tetto del 10% nell’orario 07:00-23:00 sulle televendite di giochi e cartomanzia, oggi esplicitamente vietate dal Regolamento AGCom 26/7/2001 ex delibera n. 538/01/CSP e s.m. Infine gli ascolti, che, in fase di prima applicazione della norma, hanno un peso irrisorio del 10% sul punteggio complessivo. Ci chiediamo quindi se una Televisione senza ascolti possa essere considerata di pubblica utilità. Le Linee guida indicano (poi) un numero di dipendenti minimi da possedere in relazione alla popolazione della Regione di appartenenza, come se il numero minimo di dipendenti necessari a fare Televisione potesse subire diminuzioni con la semplice riduzione di bacino. Infatti di numero minimo si tratta, non di numero massimo. Ritornano quindi in auge i punteggi premiali per le Regioni del Sud, sui quali la Corte dei Conti ha sollevato non poche perplessità. Sono Linee guida a ‘maglie ancora troppo larghe’… I criteri dovrebbero riguardare il patrimonio di un’azienda, il numero di dipendenti, gli ascolti, il tutto con grandezze uniformi, in alternativa il nuovo regolamento rappresenterà un modo per ‘non decidere’. Per dare un futuro al comparto bisogna quindi smetterla di trovare ‘escamotage’ per premiare Tv con 4-5 dipendenti, senza una programmazione informativa e distinguere tra aziende vere e non-aziende».

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