Il Ministero delle Comunicazioni ha emanato il 28 giugno le previste regole per la presentazione, entro il 30 settembre, delle domande per ottenere l’assenso alla prosecuzione dell’attività radiofonica per le emittenti.
Questi i requisiti obbligatori per la prosecuzione nell'esercizio dell'attività radiofonica:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti, in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
Come si sa, è stato il problema di cui al punto a) del regolamento a creare alcune proteste nel settore: una richiesta, quella di due dipendenti regolarmente assunti, che non sembra essere piaciuta a molte piccole emittenti radiofoniche.
Un punto che potrebbe per alcuni far vacillare la voglia di "continuare l'avventura", ma che viene difeso dai suoi "alfieri" sulla base della necessità di alzare la soglia di professionalità del settore, nell'ottica di un inquadramento preciso delle figure lavorative nell'ambito radiofonico.