Editoria: un po’ di ossigeno, mentre cambia il regolamento

Un problema 'eterno' –

La ‘storia infinita’ delle norme e dei finanziamenti all’editoria (comprese, per alcuni versi rilevanti, le emittenti radio-tv) continua. La legge di stabilità ridà un po’ di soldi, il Governo vara un atteso nuovo regolamento…

Cominciamo a spiegare la complessa questione mediante un recente articolo del Sole 24 Ore:

«La crisi minaccia la sopravvivenza di decine di testate, anche se dalla Finanziaria arriva una boccata d'ossigeno di circa 100 milioni, per i giornali in cooperativa e quelli di partito. In attesa di capire gli effetti del nuovo Regolamento sui contributi…
II testo ha l'obiettivo di “disboscare” la giungla dei contributi diretti, sostituendo quale requisito per avere i contributi il rapporto tra le copie vendute e quelle distribuite e non più tra tiratura e diffusione. Escluse dei contributi le vendite in blocco, quelle effettuate con lo “strillonaggio” e quelle inviate in cambio di quote associative diverse dagli abbonamenti. Risparmio previsto: 2 milioni e 400mila euro.
II provvedimento stabilisce, all'articolo 3, un tetto al contributo erogabile in quota fissa pari a due milioni peri quotidiani e 300mila euro per i periodici. Vi è poi un contributo variabile, calcolato su ogni copia distribuita con un massimo di 50 milioni di copie annue peri quotidiani. In ogni caso, l'ammontare del contributo non potrà superare il 60% dei costi in bilancio, compresi gli ammortamenti I costi “ammissibili” non sono tutti quelli che appaiono in bilancio, ma solo quelli relativi all'attività editoriale. Per i giornali organi di movimenti politici il tetto arriva al 70% dei costi. L'articolo 3 dovrebbe comportate un risparmio di 9,7 milioni. I costi per l'acquisto di servizi editoriali saranno considerati sino al 10% di quelli “ammissibili”, purché le imprese fornitrici siano in regola a livello di contributi Il contributo ai quotidiani è ridotto al 20% se l'impresa non utilizza almeno cinque dipendenti, «con prevalenza di giornalisti», assunti a tempo indeterminato».

Sul tema ecco poi il commento del sito www.newslinet.it:

«Approvato dal Consiglio dei Ministri… il regolamento per il riordino dei contributi all'editoria. L'obiettivo è premiare i giornali che arrivano effettivamente nelle edicole, eliminando dal calcolo le copie vendute in blocco e quelle vendute attraverso lo strillonaggio.
Il provvedimento contiene anche misure di tutela dell'occupazione nel settore giornalistico. Il regolamento prevede infine la possibilità per le imprese di inviare le domande di contributo in via telematica, accelerando i tempi, e consentendo misure di controllo più stringenti rispetto al passato.
Le innovazioni più significate riguardano la modifica dei criteri di calcolo del contributo alla stampa, sostituendo la tiratura con le copie effettivamente distribuite per la vendita; l'introduzione di una serie di misure a favore dell'occupazione nel settore giornalistico e nelle agenzie di stampa; l'introduzione del criterio del riparto proporzionale dei fondi. Il regolamento ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato. Le domande per la concessione dei contributi le rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Ma sul versante più specifico delle emittenti, ecco cosa ha scritto 'TeleRadioFax' di Aeranti-Corallo:

«Il Consiglio dei Ministri… ha approvato il nuovo regolamento recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10- sexies, comma 1, lettera e) del DL 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (che ha soppresso le provvidenze editoria per radio e tv locali) il nuovo regolamento introduce diverse novità in tema di semplificazione degli adempimenti per le imprese. Ricordiamo che, malgrado la soppressione delle provvidenze editoria per radio e tv locali (allo stato rimangono in vigore solo i rimborsi telefonici), la presentazione delle domande per le provvidenze editoria è condizione essenziale per poter accedere alle misure di sostegno annuali per radio e tv locali.

Vediamo sinteticamente quali sono le novità introdotte dal nuovo regolamento (che si applica a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Le domande devono essere presentate per via telematica dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi; solo qualora sussistano giustificati motivi di impossibilità nell'utilizzo dello strumento informatico, le stesse domande possono essere presentate nei medesimi termini mediante raccomandata postale. La documentazione istruttoria deve pervenire entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di concessione del contributo, a pena di decadenza. Le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la sede legale e la sede operativa dell'impresa; gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale ovvero presso il ROC; gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi; il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; il palinsesto settimanale tipo; il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali e altri dati. Ovviamente, considerato che le provvidenze sono attualmente operanti esclusivamente per i rimborsi telefonici (mentre il DL 194/2009 ha soppresso le provvidenze relative alle utente elettriche, ai rimborsi dei costi di agenzia e per i collegamenti satellitari per le emittenti locali), risulta del tutto superfluo indicare in domanda tali utenze, posto che le stesse non sono oggetto di rimborso. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio potranno infine presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci».

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