Il dipartimento delle Comunicazioni ha emesso una delibera in cui vengono spiegate le linee guida per l’utilizzo delle frequenze Tv residue, ossia quelle non assegnate in un determinato bacino…
Il direttore generale del dipartimento delle Comunicazioni ha emesso ieri sera una determinazione in cui vengono spiegate le linee guida per l'utilizzo delle frequenze Tv residue. Queste sono quelle pianificate dall'Agcom (i canali 5-11; 21-60 come linea generale) per l'emittenza locale in ogni singola regione e non assegnate tramite normale diritto d'uso in un determinato bacino.
Il motivo di una simile determinazione è contenuto nel comma 2 dell'articolo 2: «L'assegnazione delle frequenze residue potrà avvenire previa rinuncia all'eventuale contenzioso in essere». Tradotto: cari editori, basta ricorrere al Tar o al Consiglio di Stato. Prima di tutto basta una revisione di una graduatoria e il motivo del ricorso cessa di esistere; secondo ci accordiamo sulle frequenze.
Otto sono le casistiche prese in esame, in una sorta di ordine preferenziale. Si parte con gli operatori locali che stanno interferendo i soggetti legittimi all'estero: ciò riguarda soprattutto il confine con la ex Jugoslavia, visto che altrove si è stati assai più severi, escludendo parecchi canali dall'utilizzo sulla fascia tirrenica.
Poi si passa ai casi in cui la magistratura abbia obbligato il Ministero ad assegnare una frequenza libera, per poi passare ai casi in cui le interferenze che il locale genera sono con il mux 1 Rai. Poi si accenna al caso in cui il privato non interferisca l'estero ma venga interferito, per passare alle situazioni in cui le aree tecniche non coincidono con le frequenze assegnate regionalmente.
Si devono poi guardare i problemi interferenziali creatisi in fase di switch off all'interno dello stesso bacino e su aree adiacenti. L'ottavo caso è quello del recupero di un operatore di rete non collocato in posizione utile. In questo caso occorre che i canali assegnati non interferiscano con nessuno (il caso tipico è quello delle piccole emittenti in bacini non aperti verso le aree pianeggianti).
L'ultimo punto, il nono, riguarda invece le richieste di estensione dell'area di servizio (all'interno delle sole province assegnate). Il punto è in fondo perché non ha priorità rispetto ai precedenti. Il documento passa poi a parlare di "frequenze disponibili" e in tal caso rientrano quelle temporaneamente libere. I criteri di assegnazione sono sempre gli stessi.
Per l'attuazione occorre attendere che il Ministero pubblichi una tabella contenente i canali residui e disponibili per ogni provincia. Dopo di che occorre presentare domanda entro 30 giorni. Non è chiaro come si risolvano i casi che dovessero essere simili…
Di certo per chi ha scelto la via dei tribunali questo provvedimento rappresenta la fine di ogni speranza.