Dopo che, in piena estate, è uscito il regolamento dell’Authority sul tema, prende il via l’ormai famosa ‘operazione censimento’ di impianti e frequenze. Ecco alcune utili avvertenze per le emittenti…
Cominciamo la nostra disamina riportando quanto è apparso sul periodico 'TeleRadioFax' di Aeranti-Corallo:
«Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006 è stata pubblicata la delibera n. 502/06/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) recante l'adozione del regolamento per l'istituzione della sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) relativo alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui alle deliberazioni della stessa AGCOM.O La citata delibera prevede che nella suddetta sezione speciale del R.O.C. vengano censite le infrastrutture di diffusione delle imprese televisive.
In particolare, entro il 15 novembre 2006, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, dovranno inoltrare a mezzo raccomandata AR, corriere o raccomandata a mano alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una serie di dati amministrativi e una serie di dati tecnici su supporto informatico (CD-ROM), nonché redatti su carta, unitamente ad una nota di accompagnamento sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato.
Per la redazione dei dati amministrativi e dei dati tecnici di cui sopra l'AGCOM ha inoltre predisposto uno specifico software applicativo, che genera un file, comprendendo le schede amministrative e tecniche sopracitate».
Ed ecco le utili 'informazioni di base' della società di consulenza Consultmedia:
«Il provvedimento è, in sostanza, il cd. "nuovo censimento degli impianti televisivi" e si concreta nell'istituzione di una Sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Agcom, riservata esclusivamente alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, che soddisfa l'esigenza della P.A. di disporre di uno
strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio, anche allo scopo di conoscerne con esattezza le caratteristiche per pianificare le operazioni di transizione al digitale.
Il censimento delle infrastrutture di diffusione, che risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo, costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in
giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.
Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento, l'Autorità potrà avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni, anche se è presumibile che gran parte degli accertamenti verranno condotti dagli Ispettorati territoriali competenti.
Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano tutti i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, e segnatamente:
1) la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
2) i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell'Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
3) i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.
In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V (con successivi provvedimenti saranno individuate le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2).
In sostanza, le sorgenti radiOElettriche soggette a censimento sono quelle situate nelle bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, per la diffusione di programmi televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale (DVB-T e DVB-H), nonché dei programmi radiofonici in tecnica digitale (DAB-T).
Nel caso delle reti digitali dovranno essere forniti anche i dati tecnici relativi ai c.d. "gap fillers"».