Il decreto Destinazione Italia è legge

È stato approvato nei giorni scorsi il decreto-legge Destinazione Italia, che contiene anche le norme per dismettere le frequenze Tv interferenti con gli stati esteri. Le novità introdotte nell’iter parlamentare.

Vediamo la notizia seguendo quanto riportato dal periodico di Aeranti-Corallo 'TeleRadiofax':

«Mercoledì 19 febbraio, l'Assemblea di Palazzo Madama ha convertito in legge il decreto-legge sul piano "Destinazione Italia".
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio u.s.
Come già riportato nello scorso numero del TeleRadioFax, la norma prevede, all'art. 6, commi 8, 9 e 9bis, specifiche disposizioni per la dismissione, entro il 31 dicembre 2014, di frequenze televisive interferenti con gli stati esteri alla data del 23 dicembre 2013.

L'Agcom ha, frattanto, avviato le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali.
Il Ministro dello Sviluppo economico dovrà emanare un decreto per la definizione dei criteri e delle procedure relativi alle misure compensative per euro 20 milioni previsti per la dismissione delle citate frequenze».

Ma entriamo nei particolari riportando quanto approvato in precedenza nel corso dell'iter parlamentare del decreto, di cui aveva appunto riferito ancora 'TeleRadiofax'. In sostanza le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera avevano approvato un emendamento modificativo del testo originario del Decreto legge. In particolare, tale emendamento dispone:

«8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8.

Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso».

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