Rischia di diventare un precedente storico per tutti gli editori radiotelevisivi privati la recente sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto, con motivazione assai argomentata, il ricorso di Rai Way contro un ispettorato territoriale ed un concessionario privato.
La società gestrice degli impianti della pubblica concessionaria si era rivolta al giudice amministrativo contestando il provvedimento dell’ispettorato con il quale era stata autorizzata la modifica dell’impianto di una notissima emittente veneta, consistente in variazione della frequenza e abbassamento della potenza (da notare che la modifica stessa era stata autorizzata per migliorare la coesistenza con l’impianto Rai coinvolto).
Dopo aver respinto la domanda di sospensiva il T.A.R. Lazio ha confermato il proprio orientamento, con una motivazione assai importante, che ha accolto le eccezioni dell’emittente privata (assistita dall’Avvocato Gianluca Barneschi).
Infatti, il T.A.R. Lazio ha precisato che Rai Way non aveva dimostrato il preuso di frequenza dei suoi impianti rispetto a quelli della privata (ma anzi risultassero elementi attestanti il mancato rispetto di indicazioni di legge) e dunque i principi di legge in materia tutelassero la posizione dell’emittente titolata a trasmettere per prima “non rinvenendosi alcuna normativa che privilegi in senso assoluto la posizione della concessionaria per il servizio radiotelevisivo pubblico, nel senso che questa, in qualunque momento, possa entrare nello spettro di trasmissione e lamentare interferenze specifiche su frequenze preesistenti”.
Ma la sentenza contiene un’altra affermazione “rivoluzionaria”, anche se, a ben vedere, assolutamente pacifica.
Infatti, sempre in accoglimento delle eccezioni della difesa dell’emittente veneta, il T.A.R. ha evidenziato che: le trasmissioni RAI in zona fossero ricevibili in FM su frequenza alternativa, ma anche in modulazione di ampiezza e in “streaming”, precisando che sia compito degli ispettorati contemperare le esigenze delle emittenti “anche tenendo conto della situazione di fatto sul territorio” ed inoltre che l’esercizio degli impianti radiofonici, non discendendo da preventiva attività pianificatoria, normalmente presenta un certo grado di interferenzialità e il mancato rispetto dei rapporti di protezione previsti dalle norme ITU-R da solo non prova alcun esercizio difforme degli impianti.
La sentenza non è stata appellata da Rai Way ed è quindi definitiva.