Il testo definitivo della Finanziaria 2003 prevede l’aumento degli stanziamenti per le emittenti e nuove “opportunità” per gli investimenti pubblicitari delle piccole e medie imprese su radio e tv locali.
Sull'ultimo numero di "TeleRadiofax", il periodico dell'associazione Aeranti-Corallo, è comparso un riepilogo davvero interessante sulle norme contenute nella Legge Finanziaria per il 2003 che riguardano le emittenti locali. Vediamo di seguito quali sono le novità più "eclatanti":
"Anzitutto, grazie a un emendamento dell'on.le Butti di AN, sostenuto dal Ministro delle comunicazioni Gasparri, viene incrementato il contributo annuale previsto per le misure di sostegno per le imprese televisive locali che passa da 54 a 63 milioni di euro per l'anno 2003 e da 54 a 58,5 milioni di euro per gli anni successivi. Inoltre viene incrementato il fondo per le misure di sostegno per la radiofonia da 6 a 7 milioni di euro per l'anno 2003 e da 6 a 6,5 milioni di euro per gli anni successivi.
Un'altra norma che interessa le imprese radiotelevisive locali è contenuta nell'art. 61, comma 13, che prevede contributi in favore delle piccole e medie imprese operanti nel Sud e nelle aree cosiddette "obiettivo 2" di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21/6/99 che investono in campagne pubblicitarie locali su ogni parte del territorio nazionale. Va detto che le istanze per l'ottenimento dei contributi saranno presentabili solamente dopo che il Cipe avrà emanato il regolamento relativo...
L'art. 43 della Finanziaria, inoltre, definisce alcune norme in materia di Enpals, l'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Al comma 1, lettera a), al fine di armonizzare l'Enpals al regime generale, si prevede che l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del dlgs 30 aprile 1997, n. 182, sia quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Al comma 2, si sostituisce l'art. 3, secondo comma, del dlgs del Capo provvisorio dello Stato 16/7/47, n. 708.
In particolare, vengono adeguate le categorie assicurate e può essere integrata o ridefinita la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo. Infine, il comma 3, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, recita che "i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del dlgs del Capo provvisorio dello Stato 16/7/47, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della legge finanziaria".