La legge Gentiloni: ‘work in progress’

Come è uscito il provvedimento del ministro delle Comunicazioni dalle votazioni finora svoltesi in Commissione alla CameraO Ecco cosa è cambiato…

Vediamo il riepilogo delle norme previste dal testo dei primi articoli del provvedimento sulla base di quanto è stato approvato prima della pausa estiva (ora si riprenderà a discutere e votare) dalle Commissioni VII e IX della Camera; fatta salva la norma sulle frequenze "pro-Europa 7" di cui abbiamo già parlato. Ecco la sintesi della Frt:

Ricordiamo... «la previsione della riserva di un terzo dei canali nei tasti da 1 a 9 nella presintonia automatica digitale. In tal modo andrebbe a riproporsi, anche con la nuova tecnologia, l'attuale situazione esistente nell'analogico, salvaguardando il vero valore di avviamento per le imprese del settore. Una disposizione, quest'ultima che le tv locali FRT ritengono cOErente con la linea tracciata dall'Autorità e ribadita anche nel Consiglio del 3 agosto, di privilegiare anche con il digitale le comprovate preferenze degli utenti nell'analogico.

In favore delle Tv locali anche l'esclusiva delle televendite, la conferma della riserva di un terzo della capacità trasmissiva, anche in sede di attribuzione della quota del 40% messa a disposizione dagli operatori nazionali, il rafforzamento di alcuni obblighi in materia di destinazione dell'attività promozionale della pubblica amministrazione, il divieto per i fornitori di contenuti nazionali di differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.

Accantonato per il momento, anche per le perplessità di alcuni deputati della stessa maggioranza, un pericolosissimo e inutile emendamento volto, sostanzialmente, a prevedere il divieto di raccolta della pubblicità delle Tv locali da parte delle concessionarie legate ad emittenti nazionali, mentre non sono state accolte le richieste delle FRT finalizzate a limitare la possibile espansione territoriale della Rai con la soppressione dei contratti di servizio regionali previsti per legge.

Tra gli altri emendamenti approvati lasciano perplessi la legalizzazione delle Tv di strada (quelle che trasmettono in ambiti molto limitati nelle zone d'ombra d'irradiazione dei segnali televisivi), pur in presenza di molti paletti (tra cui il divieto di trasmettere pubblicità), la norma che considera anche i canali a pagamento rientranti nel tetto massimo del 20% dei programmi detenibili da un unico soggetto nonché la delega al Governo per legiferare sulla durata dei diritti televisivi.

Da rilevare, infine, una norma in cui si stabilisce che entro un anno dall'approvazione della legge, tutti i televisori venduti dovranno integrare un sintonizzatore digitale, mentre entro novanta giorni gli apparecchi analogici dovranno avere sullo schermo e sull'imballaggio un'etichetta con la scritta "questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre".

Sempre in tema di digitale è stato invece accantonato l'emendamento del relatore On. Michele Meta con cui si intendevano prevedere modi e tempi di una digitalizzazione per aree».

Ed ecco un altro riepilogo dell'altra associazione Aeranti-Corallo:

«Ecco le modifiche e integrazioni al testo originario del Disegno di legge Gentiloni introdotte dalle Commissioni VII e IX della Camera dei Deputati. Le stesse entreranno in vigore se approvate, in via definitiva, dal Parlamento.

O TELEVENDITE: saranno riservate alle sole emittenti locali e vietate su quelle nazionali

O PUBBLICITA' DEGLI ENTI PUBBLICI: verranno fortemente inasprite le sanzioni amministrative previste a carico dei responsabili del procedimento delle P.A. per la violazione delle norme in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici su Radio e Tv locali previste dall'art. 41 del Testo Unico della Radiotelevisione. È stata inoltre abrogata la norma che legittima le Regioni a prevedere quote di riserva di tale pubblicità sulle Radio e le Tv locali in misura diversa da come previsto dalla normativa statale.

O DIVIETO DI SPLITTAGGIO DEI DATI PER I FORNITORI NAZIONALI: fatta salva la disciplina specifica per la Rai, i fornitori di contenuti nazionali non potranno differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.

O TELECOMANDO: un terzo della numerazione da uno a nove è riservata alle Tv locali. I nuovi televisori avranno un telecomando programmabile in modo diverso a seconda delle regioni.

O DECODER: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge i televisori solo analogici dovranno essere venduti con una targhetta che segnala la non abilitazione al digitale. Entro nove mesi i produttori dovranno costruire solo tv digitali.

O PAY PER VIEW: l'articolo 2 del ddl stabilisce che ciascun soggetto non possa superare il tetto del 20% di capacità trasmissiva. In questo calcolo rientrano anche i programmi trasmessi in pay per view, che non vengono più considerati come servizi, ma come canali.

O FREQUENZE: dopo nove mesi dall'entrata in vigore della legge, RaiDue e Rete 4 passeranno su DTT e le frequenze analogiche da loro esercite torneranno allo Stato.

O TV DI STRADA: regolamentata l'attività delle cosiddette telestreet, che potranno, previa autorizzazione, operare con un solo impianto di potenza massima di 5 watt, senza cagionare interferenze a terzi e senza effettuare alcuna forma di pubblicità.

O LISTINI PREZZI: le concessionarie pubblicitarie delle Tv nazionali dovranno presentare alla Autorità Antitrust i listini trimestrali, semestrali o annuali dei prezzi di vendita della pubblicità. L'Autorità Antitrust vigilerà sulle dinamiche di tali prezzi e accerterà l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato.

O FORNITORI DI CONTENUTI: l'AGCOM dovrà modificare il Regolamento sulla Tv digitale (delibera n. 435/01/CONS) prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni.

O NORME ANTITRUST: nessun soggetto, direttamente o tramite i soggetti controllati o collegati, potrà conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del s.i.c. (sistema integrato delle comunicazioni).

O TRASFERIMENTO FREQUENZE: le compravendite dovranno essere notificate al Ministero e all'AGCOM e il relativo trasferimento sarà efficace previo assenso del Ministero e sarà reso pubblico. Il Ministero, sentita l'AGCOM, comunicherà, entro novanta giorni dalla notifica e dalla relativa istanza da parte del cedente, il nulla osta alla cessione ovvero i motivi di diniego.

O DISCIPLINA DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA: le Tv locali potranno accedere alla riserva del 40% della capacità trasmissiva dei soggetti titolari di più di una rete, fino ad un terzo di tale capacità trasmissiva.

O DIRITTI TELEVISIVI: verrà prevista una delega al Governo per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulla base di una serie di criteri direttivi tra i quali il riconoscimento del diritto all'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee dopo un'adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale».

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