La decisione della Rai dell’epoca Masi di fare una vera e propria ‘guerriglia” contro Sky oscurando una bella fetta della programmazione doveva essere censurata dall’Agcom. Lo stabilisce il TAR del Lazio.
La questione sarà probabilmente ben presente ai nostri lettori, in quanto su Millecanali e su questo sito censurammo a più riprese la decisione della Rai dell'appena insediato Masi di rompere del tutto con Sky, per evidente decisione tutta politica di 'terzi' e a tutto favore di Mediaset. Ma all'epoca, oltre a chiudere il contratto con la pay-tv (procurando un bel danno economico alla stessa Rai), venne deciso di oscurare su Sky una bella parte della programmazione delle tre reti pubbliche 'generaliste', che invece nella logica del 'servizio pubblico' devono essere a disposizione di tutti, senza distinzioni di piattaforme.
Il TAR de Lazio riconosce ora la validità di questi argomenti, censurando invece l'inerzia dell'Agcom in materia. Vediamo come ha presentato Sky la questione:
“Con sentenza pubblicata l'11 luglio 2012, su ricorso di Sky il TAR del Lazio ha annullato la Delibera n. 732/09/CONS, ravvisandone l'illegittimità in quanto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha erroneamente omesso di censurare le gravi violazioni degli obblighi di servizio pubblico connesse alla decisione della Rai di impedire la visione integrale senza oscuramenti dei propri programmi agli utenti muniti di decoder satellitare Sky e di riservarla ai soli utenti della piattaforma satellitare televisiva Tivùsat.
La sentenza afferma che gli oscuramenti sulla piattaforma satellitare di Sky di una parte della programmazione delle reti generaliste Rai trasmesse in simulcast in tecnica analogica sono stati illegittimi, in quanto vietati dall'art. 26 del Contratto di Servizio Rai per il triennio 2007/2009, che prevedeva un vero e proprio obbligo di cessione gratuita dell'intera programmazione di tali reti a favore di tutte le piattaforme distributive interessate, a condizione che garantissero l'accesso gratuito ai telespettatori alla programmazione in questione.
Il ricorso ha inoltre accolto i motivi aggiunti promossi da Sky contro il nuovo contratto di Servizio Rai per il triennio 2010/2012, accertando che l'impegno di Rai a promuovere la diffusione di Tivùsat:
(i) costituisce un aiuto di stato, illegittimo, in quanto non comunicato preventivamente alla Commissione europea;
(ii) integra un elemento di alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo a favore di alcuni operatori privati attraverso l'impiego di risorse pubbliche;
(iii) viola anche l'art. 47, comma 4, del TUSMAR che vieta espressamente a Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Secondo il TAR Lazio, anche in vigenza dell'attuale contratto di servizio, la selezione da parte di Rai di una o più piattaforme distributive satellitari cui affidare la diffusione integrale della sua programmazione senza oscuramenti sarebbe legittima soltanto se effettuata nel rispetto dell'obiettivo di universalità del servizio pubblico e dei principi di non discriminazione e parità delle armi tra concorrenti.
Sky Italia è stata assistita dai propri avvocati interni (Luca Sanfilippo, Liliana Ciliberti, Alessia Lucantoni) che hanno lavorato in squadra con la Professoressa Luisa Torchia (coadiuvata dai collaboratori Tommaso Di Nitto e Valerio Vecchione) e con i legali di Cleary Gottlieb Marco D'Ostuni, Fabio Cannizzaro, Federico Marini Balestra e Marco Zotta.
Andrea Zappia, Amministratore Delegato di Sky Italia, in merito alla sentenza del TAR del Lazio che ha sancito l'illegittimità dei criptaggi Rai sulla piattaforma Sky ha dichiarato: "La sentenza del Tar è una vittoria per tutti gli abbonati Sky e rappresenta un richiamo importante al rispetto degli obblighi di servizio pubblico che la Rai ha nei confronti di tutti i cittadini italiani. Con questa sentenza il Tar ha riaffermato un principio di giustizia e di non discriminazione nei confronti degli abbonati Sky che, pur pagando il canone Rai, in questi anni hanno visto purtroppo ingiustamente oscurare programmi sul loro decoder Sky, come è successo di recente anche in occasione degli europei di calcio”.
Si spera che ora la nuova Rai di Anna Maria Tarantola si muova diversamente e sulla base di altre logiche. Ma nel frattempo ci è toccata anche una piccata nota di 'risposta' della stessa Rai, che difende le proprie scelte. Eccola:
“La sentenza del TAR conferma che la Rai sta applicando correttamente il vigente Contratto di servizio, che discende dalle linee guida emanate dall'Agcom d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, e che pertanto non ha nessun obbligo di cessione gratuita dei propri canali.
Infatti, il Tar afferma che "la distribuzione attraverso una unica piattaforma satellitare può essere ritenuta compatibile con gli obblighi di servizio pubblico".
Resta confermato che la Rai "potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti", come previsto dall'art. 22 comma 4 del Contratto di servizio 2010-2012, la cui validità è stata pienamente ribadita.
Per quanto riguarda il Contratto di servizio vigente, la sentenza censura unicamente il comma 3 dell'art. 22, nella misura in cui prevede attività promozionali di Rai in favore di Tivùsat, nonché la messa a disposizione di smart card a favore degli utenti, attività per altro, disposta da una delibera dell'Agcom.
La sentenza infine conferma la legittimità della costituzione della piattaforma satellitare TivùSat. Inoltre, altra censura del Tar si riferisce ad un articolo del precedente contratto di servizio non più in vigore. Rai presenterà in ogni caso impugnazione avverso tale decisione del Giudice Amministrativo”.