L’AGCOM e il livello sonoro

Un tema controverso –

Nuova delibera dell’Authority sul controverso tema del ‘livello sonoro’ dei messaggi pubblicitari televisivi.

Ecco cosa ha scritto il periodico dell'associazione Aeranti-Corallo 'TeleRadiofax':

«La delibera n. 219/09/CSP del 16 dicembre 2009 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio u.s., introduce alcune modifiche e integrazioni alla delibera 34/09/CSP recante “Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari”.
Come noto, la precedente delibera 34/09/CSP in materia fissava una serie di parametri tecnici per la verifica del volume sonoro degli spot e delle televendite da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite. La normativa di settore prevede infatti che questi ultimi non possano diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi.
La stessa delibera n. 34/09/CSP prevedeva un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione della durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della citata delibera (cioè dal 17 aprile 2009) sospendendo la sua efficacia sanzionatoria.
Veniva inoltre istituito presso l'Agcom un apposito tavolo tecnico di monitoraggio (ai cui lavori ha partecipato anche AERANTI-CORALLO) che, tra gli altri compiti, aveva quello di verificare l'impatto sulle soglie di tolleranza definite dalla stessa delibera 34/09/CSP, procedendo a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.

Con la nuova delibera n. 219/09/CSP, l'Agcom ha definito i nuovi parametri sostituendo l'allegato A della delibera n. 34/09/CSP e introducendo un periodo transitorio della durata di un anno, in cui la soglia di tolleranza verrà elevata rispetto a quella definita a regime. Le disposizioni della delibera, che entrerà in vigore il 4 febbraio 2010, si applicano alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre e non trovano applicazione alle trasmissioni analogiche».

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