Alla fine il Commissario ad acta per la questione LCN si è finalmente insediato e i 90 giorni a disposizione per decidere scadono in maggio, ma non sono escluse proroghe. Un giudizio su questa ‘storia infinita’ di Remigio Del Grosso.
Pubblichiamo di seguito la determinazione pubblicata sul sito dell'Agcom con cui finalmente è stato deciso qualcosa (sembra una 'autodecisione', per la verità) in merito all'attuazione, grazie ad un Commissario 'ad acta' della decisione del Consiglio di Stato sulla questione LCN (soprattutto per l'assegnazione della numerazione canali 8 e 9):
«Determinazione N. 1/2014 Avvio del procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4600/2012 nel
caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il Commissario ad acta
VISTA la sentenza n. 6021/2013 della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, conosciuta in date 20 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014 a seguito di comunicazione della Segreteria della Sezione nonché di notificazione su istanza di Telenorba S.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (a seguire “AGCOM”) “di ottemperare alla sentenza CdS n. 4660/2013 (sic) passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCOM, nomina il commissario ad acta, indicato in motivazione al par. 4, che adotterà i provvedimenti necessari nei modi e tempi di cui in motivazione, fatte salve ulteriori prescrizioni che il Collegio si riserva di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso”;
VISTO il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si “nomina il commissario ad acta, nella persona della prof. Marina Ruggieri, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Settore scientifico disciplinare ING-INF 03 (Telecomunicazioni)” e si stabilisce che “Il Commissario, in particolare, in sostituzione dell'AGCOM inottemperante, provvederà a rideterminare a quali canali AGCOM, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni LCN 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all'epoca dello switch off nella propria regione”;
VISTO il paragrafo 5 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si ordina all'AGCOM di informare il Commissario ad acta della nomina e di prendere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio dell'attività del medesimo;
RILEVATO che ad oggi nessuna comunicazione formale è pervenuta all'organo commissariale da parte dell'AGCOM;
CONSIDERATO che l'Organo commissariale è abilitato a svolgere le proprie funzioni e ad adottare i provvedimenti occorrenti ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito in forza del provvedimento della Magistratura, senza attendere formali comunicazioni da parte dell'AGCOM, anche alla luce della formulazione della sentenza n. 6021/2013 e del fatto che il Commissario ha conseguito aliunde conoscenza legale del provvedimento di nomina;
CONSIDERATA l'urgenza di avviare il procedimento de quo, urgenza rappresentata al paragrafo 6 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 nonché dal termine indicato dal Consiglio di Stato (90 giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico da parte del Commissario, comunicata all'AGCOM via P.E.C. il 24 febbraio 2014);
VISTO l'obbligo d'informare i soggetti interessati dell'avvio del presente procedimento mediante comunicazione personale ovvero, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee;
RILEVATO che in entrambi i giudizi all'esito dei quali sono state adottate le sentenze n. 4660/2012 e n. 6021/2013 l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha ritenuto che rivestono la posizione di controinteressati tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi inseriti nelle tabelle pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico o, comunque, interessati all'assegnazione delle posizioni nel Nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre derivante dall'applicazione della delibera AGCOM 21 marzo 2013 n. 237 e che, per garantire la conoscenza legale dei ricorsi a detti soggetti è stata ordinato, tra le altre cose, l'inserimento di apposito avviso nella home page del sito Internet istituzionale dell'Amministrazione (cfr. ordinanze n. 1063/2012 e n. 2698/2013);
CONSIDERATO che l'obbligo d'informare i soggetti interessati dell'avvio del presente procedimento mediante comunicazione personale possa essere adempiuto solo nei confronti dei soggetti ritualmente costituiti nei giudizi all'esito dei quali sono state adottate le sentenze n. 4660/2012 e n. 6021/2013 (rispettivamente, n. R.G. 9279/2011 e n. R.G. 7750/2012), laddove nei confronti degli altri interessati, alla luce del numero elevatissimo di essi e della materiale impossibilità di reperimento dei relativi riferimenti, è necessario ricorrere ad altra forma di pubblicità;
CONSIDERATO che appare idoneo a garantire a tutti gli interessati conoscenza legale dell'avvio del procedimento l'inserimento di un avviso circa l'adozione del presente provvedimento nella home page del sito Internet istituzionale dell'AGCOM, avviso da collegare mediante ipertesto al testo integrale dello stesso provvedimento così da consentire agli interessati l'acquisizione a mezzo download del relativo documento su supporto elettronico;
DETERMINA
1. È dato avvio al procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013.
2. La durata entro la quale dovrà concludersi il procedimento è il 25 maggio 2014 salvo proroga, per come stabilito al paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013. In caso di inerzia dell'Organo commissariale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Il responsabile unico del procedimento è il Commissario ad acta prof. Marina Ruggieri, nominato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013.
4. La sede dell'Organo commissariale è stabilita a Roma, Via Matteo Bartoli n. 302 - Pal. F - 00143. Le comunicazioni all'Organo commissariale attinenti l'oggetto del presente procedimento potranno essere inviate a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato ovvero via P.E.C. all'indirizzo ruggieri@pec.torvergata.it. La Parte mittente ha l'onere di indicare motivatamente se gli atti o i documenti inviati contengono parti riservate da sottrarre all'accesso di terzi, in caso contrario se ne presume la completa accessibilità.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha l'onere di prendere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio dell'attività dell'Organo commissariale, per come stabilito al paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013. Alla luce di ciò e in considerazione di quanto previsto al paragrafo 5 della citata sentenza, l'Organo commissariale invita l'AGCOM a:
• inserire con la massima sollecitudine possibile un avviso circa l'adozione del presente provvedimento nella home page del proprio sito Internet istituzionale, avviso da collegare mediante ipertesto al testo integrale dello stesso provvedimento così da consentire agli interessati l'acquisizione a mezzo download del relativo documento su supporto elettronico;
• mettere a disposizione con la massima sollecitudine possibile copia conforme di tutti i documenti inclusi nel fascicolo istruttorio per l'adozione dei piani dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (delibera AGCOM n. 366/10/CONS e n. 237/13/CONS) relativi alle indagini svolte dagli istituti demoscopici incaricati di rilevare le abitudini e le preferenze degli utenti quanto alla sintonizzazione delle emittenti sui numeri del telecomando (indagini Demoskpea e Piepoli), riservandosi di chiedere gli ulteriori documenti necessari o utili ai fini dell'istruttoria nel presente procedimento.
Prof. Marina Ruggieri - Dipartimento di Ingegneria Elettronica Commissario ad acta nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013».
Sul tema pubblichiamo un autorevole intervento di Remigio Del Grosso, Vice Presidente Comitato Media e Minori - MiSE:
«Il Piano di numerazione automatica dei canali (LCN), approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed attualmente in “prorogatio”, va rivisto al più presto.
Il Piano, infatti, dopo una serie di contestazioni e rilievi giuridici, ha confermato l'attribuzione delle numerazioni 8 e 9 ai canali Mtv e Deejay Tv, definiti dall'Autorità 'generalisti ex analogici'. La decisione era stata giustificata con il fatto che un'indagine demoscopica, condotta con metodo CATI su un campione di 23.600 unità rappresentativo della popolazione italiana e con criteri univoci in tutta Italia, aveva evidenziato che, su base nazionale, meno dell'1% degli intervistati aveva variato l'impostazione automatica posizionando un'emittente locale sui tasti 7, 8 e 9 del telecomando.
Ma i giudici amministrativi, sin dal 2012, avevano espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti MTV Music Television e Deejay Tv, in quanto “le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music Tv e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni”.
Nel frattempo, il panorama delle emittenti generaliste a carattere nazionale è decisamente cambiato, con l'ingresso di alcuni competitor che stanno registrando notevoli performance di ascolti, determinando un cambiamento anche nelle abitudini dei telespettatori (v. in particolare i canali del gruppo Discovery).
Ora, fermo restando che non è possibile retrocedere le tv locali posizionate nella seconda decade del telecomando, stanno diventando troppi i pretendenti “generalisti” per due sole numerazioni in discussione. L'unica soluzione, pertanto, appare quella di “promuovere” all'ottava e nona posizione, alcune delle tv locali maggiormente meritevoli e penalizzate dal nuovo sistema del digitale terrestre.
Quel che è certo è che dai numeri 8 e 9 del telecomando devono essere tenute fuori:
1) DeeJayTv, in quanto tv non generalista, ne' storica, cioè 'ex analogica'; 2) CieloTv, perchè, anche se generalista, non è storica, e soprattutto perchè il suo editore Sky si rifiuta di sottoscrivere il Codice di Autoregolamentazione Media e Minori; 3) Mtv, perchè, anche se ha cambiato la sua natura originaria di non generalista, offre una programmazione decisamente scadente e pericolosa per le nuove generazioni, tanto da essere spesso oggetto di risoluzioni di censura da parte del Comitato Media e Minori».
Infine - rileva Del Grosso - «l'indirizzo pec della mail dove inviare osservazioni, indicato nella determina della Prof.a Marina Ruggieri, commissaria ad acta per l0LCN, mi sembra sbagliato. Non esiste più @torvergata.it, bensì @uniroma2.it».