Il Consiglio di Stato ha deciso la conferma (almeno per ora) delle regole fissate dall’Agcom per l’Lcn. Ecco alcuni commenti su questa importante decisione.
La VI sezione del Consiglio di Stato, martedì 30 agosto, ha confermato con ordinanza la decisione assunta il 2 agosto con precedente delibera sul tema dell'Lcn. Il 29 luglio scorso, accogliendo il ricorso presentato da Canale 34 di Napoli e Più Blu Lombardia contro la delibera dell'Agcom sul tema dell'Lcn, il Tar del Lazio aveva annullato la delibera dell'Agcom sull'Lcn riscontrando due vizi di procedura.
Il 2 agosto il Consiglio di Stato aveva invece accolto il ricorso d'urgenza presentato dall'Agcom e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nell'atto l'Agcom sottolineava come l'esecutività immediata della sentenza del Tar avrebbe causato seri intralci al percorso di digitalizzazione in corso. La decisione è stata confermata il 30 agosto con la pronuncia della VI Sezione del Consiglio di Stato (3539/2011) presieduta da Giuseppe Severini (nelle prossime settimane, con deposito della sentenza, si potrà entrare nel merito della decisione).
Ma vediamo alcuni commenti in merito. Ecco quello di Aeranti-Corallo:
“Il Consiglio di Stato, sez. VI, all'udienza del 30 agosto 2011, ha accolto le istanze di sospensiva delle sentenze con le quali il Tar Lazio aveva annullato la delibera 366/10/CONS dell'Agcom in
materia di numerazione dell'ordinamento automatico della tv digitale terrestre (cosiddetto Lcn), confermando quindi i provvedimenti cautelari monocratici già concessi, così come richiesto da Aeranti-Corallo nei propri atti di intervento in giudizio.
La delibera 366/10/CONS dell'Agcom è quindi pienamente efficace.
Al riguardo, l'avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo (l'associazione di categoria che rappresenta, tra l'altro, oltre 320 imprese televisive locali) ha così dichiarato: "Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato. La preoccupazione degli editori televisivi locali era infatti quella di evitare l'apertura di una fase molto lunga di mancanza di
regolamentazione in materia, con la conseguente riproposizione del caos nella individuazione dei programmi che ha caratterizzato le trasmissioni digitali in Lazio, Campania e Piemonte Occidentale
nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2009 e la fine del 2010”.
A seguito dei provvedimenti del Consiglio di Stato, ha aggiunto Rossignoli, le televisioni locali continuano ad avere una rilevante presenza nel mercato televisivo, utilizzando 39 numerazioni tra le prime cento, di cui 10 tra le prime 20”.
Ed eccoci alla Frt Tv Locali:
“La FRT Federazione Radio Televisioni esprime piena soddisfazione in merito all'ordinanza del Consiglio di Stato che sospende l'esecutività delle sentenze del TAR Lazio che avevano annullato la delibera 366/10/CONS con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva regolamentato l'LCN e riportato l'ordine al caos che si era venuto a creare nelle aree digitalizzate.
Il Presidente della FRT, Filippo Rebecchini, ha dichiarato: “La sospensione dell'esecutività da parte del Consiglio di Stato delle sentenze del TAR Lazio è una buona notizia e consente all'intero sistema televisivo, nazionale e locale, di continuare ad operare in un regime regolamentato scongiurando così le incertezze derivanti dalla mancata assegnazione della numerazione dei canali”.
Particolarmente soddisfatto della decisione del CdS è anche il Presidente dell'Associazione Tv Locali FRT Maurizio Giunco, soprattutto in considerazione del fatto che una delle due sentenze del TAR - con l'annullamento dell'art. 5 della delibera - interessava unicamente il settore delle Tv locali”.
Di tenore diverso il commento del CNT - Terzo Polo Digitale:
“Come previsto la sesta sezione del Consiglio di Stato, in seduta collegiale, con ordinanza n.3642/2011 del 30 agosto ha confermato il proprio decreto del 2 agosto 2011 consentendo, così, la piena produzione degli effetti alla delibera AGCOM n. 366/10/CONS relativa al Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro ed a pagamento (delibera che era stata annullata dalla sentenza n. 6814/2011 del TAR del Lazio del 29 luglio 2011). Anche la motivazione dell'ordinanza era altrettanto prevista e scontata.
In pratica il Consiglio di Stato assolve - ma solo temporaneamente - la suddetta delibera n. 366/10/CONS in nome di un presunto interesse generale (“fini di rilievo pubblico”) alla conservazione di un ordine dei canali; anche se, è il caso di aggiungere, si tratta di un ordine solo apparente e per giunta ottenuto a spese degli utenti e delle emittenti di qualità e legate al territorio.
Quello che invece è di enorme rilievo, quanto significativo, nell'ordinanza del Giudice d'appello della giustizia amministrativa, è la riserva di valutare la “congruità ed idoneità della fase istruttoria precondizionata alla adozione di tale regolamentazione”. Su questi punti particolarmente significativo e puntuale è stato l'intervento degli avvocati Domenico Siciliano e Antonella Giglio, che difendevano numerose emittenti locali e varie associazioni, sostenuto dai colleghi Laudadio e Vigliotti che difendevano un'altra importante emittente locale campana.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha in pratica recepito e non ha di certo contestato quelle che sono state le puntuali osservazioni e riserve, peraltro alla base delle sentenze del TAR del Lazio, dei dubbi, delle perplessità e delle anomalie che suscitano le graduatorie Corecom utilizzate come principio base (fatturati e dipendenti) per l'assegnazione dei numeri sul telecomando. Principio che, come più volte denunciato dal CNT-TPD e da molti degli intervenuti ad opponendum, non tiene conto di altri più pertinenti parametri nonché dei contenziosi in corso sulle graduatorie dei Corecom, molte delle quali sono state costituite con alterazioni, falsificazioni e manipolazioni dei documenti e delle domande (come accaduto, ad esempio, in Puglia e Campania).
“Nella sostanza - dichiara il Presidente del CNT-TPD Costantino Federico - il Consiglio di Stato ha deciso di non decidere, anche se nel provvedimento è chiara la riserva della decisione nel merito per quanto riguarda il vero e unico punto controverso, e cioè proprio le graduatorie Corecom che contrastano, peraltro, nettamente il criterio stabilito dalla stessa AGCOM, vale a dire 'il rispetto delle abitudini e delle preferenze del pubblico' e, quindi, dell'audience. Prendiamo atto, dunque - conclude Costantino Federico - che la guerra è solo all'inizio.
Si attende, allora, la valutazione del merito che sicuramente evidenzierà l'illegittimità della delibera”.