Di nuovo una sentenza del Tar del Lazio, dopo quella della scorsa estate che fu poi ‘rivista’ dal Consiglio di Stato, mette scompiglio nel campo della numerazione Lcn. Annullata di nuovo, stavolta su istanza di Sky, la regolamentazione Agcom in materia. Le posizioni delle associazioni.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato nel 2010 da Sky contro la delibera dell'Agcom con la quale si fissavano le regole in materia di numerazione automatica del telecomando (LCN).
Il provvedimento sarà ora soggetto alla valutazione del Consiglio di Stato, in seconda istanza.
Già nell'agosto 2011, su richiesta delle Tv locali Canale 34 e Più Blu Lombardia, il Tar si era pronunciato sulla Delibera in questione, annullando la parte del provvedimento che assegnava i numeri dal 9 al 19 alle Tv locali. La sentenza era stata poi sospesa dal Consiglio di Stato.
Secondo l'ultima sentenza del Tar, la normativa sarebbe “discriminatoria”, perché nell'assegnazione distingue tra canali ex analogici, considerati generalisti e quindi privilegiati, e canali digitali, penalizzati. I giudici hanno inoltre considerato discriminatorio il fatto che nella numerazione assegnata dall'Agcom i canali digitali, come Cielo, vengano solo dopo quelli locali.
Moltissimi i commenti. Partiamo da Aeranti-Corallo:
“Con riferimento alla sentenza n. 873/2012 con la quale il Tar Lazio, Sezione Terza Ter, ha nuovamente annullato la delibera n. 366/10/CONS della Agcom relativa alla regolamentazione dell'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre (LCN), l'Avv. Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Corallo, l'associazione di categoria delle imprese radiotelevisive locali, ha dichiarato:
“Aeranti-Corallo proporrà appello al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento previa sospensione della sentenza del Tar Lazio. Auspichiamo che anche l'esecutorietà di questa sentenza venga sospesa dal Consiglio di Stato, così come è avvenuto per le altre sentenze in materia pronunciate nei mesi scorsi dal Tar Lazio.
La preoccupazione degli editori televisivi locali è infatti quella di conservare le attuali numerazioni per il comparto locale e di evitare l'apertura di una fase molto lunga di mancanza di regolamentazione in materia con la conseguente riproposizione del caos nella individuazione dei programmi che ha caratterizzato le trasmissioni digitali in Lazio, Campania e Piemonte Occidentale nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2009 e la fine del 2010.
L'esigenza di stabilità del sistema LCN è fondamentale anche per l'utenza.
Le Tv locali ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici, hanno diritto ad adeguati spazi nel primo arco di numerazione. Tale spazi sono finalizzati a valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità a quella legata al territorio”.
Veniamo alla Frt:
“Con precedenti sentenze nn. 6814 e 6901/2011, il Tar Lazio aveva accolto ricorsi proposti da formazioni di emittenti locali avverso il provvedimento dell'Agcom di assegnazione della numerazione automatica dei canali per la Televisione digitale terrestre poiché tale assegnazione, tra l'altro, non teneva in debito conto delle abitudini di ascolto dei telespettatori, imposte come criterio dall'art. 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44 e recepito dalla delibera Agcom n. 366/10/Cons. Invece l'ulteriore sentenza n. 873 del Tar Lazio nell'accogliere il ricorso di SKY ha di fatto contraddetto palesemente il proprio pronunciamento precedente poiché ha escluso inspiegabilmente le Tv locali dal criterio delle abitudini di ascolto dei telespettatori, negando legittimità alla riserva in favore delle medesime del blocco di numerazione dal 10 al 19 che a tale esigenza invece s'ispirava.
Ancora una volta si registra una inspiegabile discriminazione nei confronti di tutta l'emittenza televisiva locale storicamente posizionata dagli utenti dal numero 7 di telecomando a salire.
Anche se non si vuole tener conto che per le Tv locali è questo un colpo terribile, stupisce come un organo giudicante di tale importanza possa assumere in breve spazio di tempo sentenze così divergenti (ricordiamo che con una prima sentenza 24.6.11, n. 5633, aveva addirittura rigettato il ricorso di un'emittente ritenendo del tutto legittimo il sistema LCN adottato da AGCOM) che fanno precipitare nel caos tutta la numerazione dei canali televisivi con gravissime conseguenze per gli operatori e per i telespettatori ignorando del tutto l'esigenza di bilanciamento tra i diversi interessi che ha invece animato la delibera annullata.
Poiché la nuova sentenza del TAR, pubblicata pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Consiglio di Stato per decidere nel merito gli appelli avanzati da AGCOM contro le due sentenze che avevano già annullato la disciplina LCN, e che erano state cautelarmente sospese dallo stesso Consiglio di Stato, è esecutiva e provoca quindi il caos nella numerazione delle emittenti, F.R.T., auspica l'immediato ricorso dell'Agcom al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione immediata degli effetti della sentenza del Tar”.
Diverse le valutazioni del Coordinamento Nazionale Televisioni -Terzo Polo Digitale:
“Secondo colpo di scena sulla regolamentazione dei numeri sul telecomando. Per la seconda volta arriva un secondo macigno, ossia una sentenza del Tar del Lazio che si abbatte sull'Agcom e sul MSE-Com annullando il piano di numerazione automatica dei canali della Tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, la cosiddetta LCN (Logistic Channel Number), contenuto nella delibera n. 366/10/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni dell'agosto 2010. Lo ha deciso con sentenza, la Terza sezione ter del Tribunale amministrativo, presieduta da Giuseppe Daniele, accogliendo un ricorso proposto da Sky Italia, assistita dall'avvocato Ottavio Grandinetti…
La nuova sentenza del Tar del Lazio, a differenza della precedente, annulla l'intero provvedimento dell'Agcom, che adesso dovrà emanare un nuovo regolamento sulla numerazione automatica dei canali della Tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, seguendo le indicazioni fornite dal Tribunale amministrativo. Appare ora ben chiaro come il CNT-TPD si sia battuto con denunce e segnalazioni (sulla scorta anche di numerosi ricorsi da parte delle Tv locali e nazionali indipendenti danneggiate dalla illegittima numerazione) sulla base di capisaldi ben evidenti, tanto da arrivare a due sentenze del giudice amministrativo.
Mentre per la prima sentenza si evidenziava l'assurdità nell'aver predisposto l'assegnazione dei numeri alle locali in base alle graduatorie Corecom e non sul benedetto principio di “abitudini e preferenze del pubblico” (come raccomandato dall'UE e dalla stessa Agcom), questa volta la sentenza colpisce la numerazione delle Tv nazionali, quindi evidenzia una maggiore gravità sul piano della non rispondenza ai criteri della non discriminazione e della libera concorrenza. In particolare, infatti, il Tar evidenzia che “il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell'LCN consecutive e contigue nel singolo arco di numerazione, senza ricorso a interruzioni o frammentazioni”.
Nell'attuale piano, invece, sussiste una interruzione poiché i nazionali generalisti si posizionano nell'arco 1-9 per poi riprendere dal 20. Nel mezzo c'è il primo arco destinato alle Tv locali. Questo piano, infatti, arreca enormi danni alle nazionali che non sono rientrate nel primo arco, prima tra tutte ReteCapri finita al n. 20.
Ora il CNT-TPD si augura che questa volta il Consiglio di Stato non intervenga nuovamente per “salvare” l'attuale assetto come fece riguardo la prima sentenza del Tar, sospendendola nel merito pur riconoscendone i fondamenti e salvando, di fatto, Agcom e MSE-Com, ma che confermi la sentenza e che imponga di procedere rapidamente ad una riformulazione del piano seguendo i corretti criteri nel pieno rispetto della concorrenza e non discriminazione.
Ricordiamo, inoltre, che riguardo alla numerazione delle Tv locali, ed in particolare per TeleCapri, sono già in corso procedimenti di ricorso, per cui si rafforza la necessità di rivedere tutta la normativa e quindi di restituire anche all'emittente campana la sua corretta posizione nell'LCN, al n. 8, 9 o 10”.