L’emittente pugliese ci ha inviato un puntale riepilogo delle questioni e delle motivazioni che hanno portato alla recentissima decisione del Consiglio di Stato che ha ridato i poteri in tema di LCN al Commissario ad Acta. Ecco l’intera storia vista da Conversano…
«In data 31 agosto 2012 la III Sezione del Consiglio di Stato pubblicava la Sentenza n. 4660/2012 con la quale accoglieva l'Appello proposto da Telenorba e annullava il Piano LCN emanato dall'AGCOM nel 2010 (Delibera 366/10/CONS), imponendo all'AGCOM di adottare un nuovo Piano LCN che tenesse conto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge:
- delle abitudini e preferenze che i telespettatori avevano nel sistema analogico (cioè quando le posizioni sul telecomando venivano scelte dagli utenti e non venivano imposte) risultanti da una nuova indagine;
- del carattere non generalista di MTV e DeeJay Television nel 2010, cioè quando era stato emanato il primo Piano LCN dall'AGCOM.
L'AGCOM commissionava una nuova indagine all'Istituto Piepoli, ma non incentrata sulle abitudini e preferenze dei telespettatori nel sistema analogico, come imposto dal Consiglio di Stato, bensì inutilmente incentrata sul gradimento della numerazione imposta dal sistema digitale, relegando i dati sul ricordo della numerazione nel sistema analogico a pochissime tavole dell'indagine.
A seguito di tale fuorviante nuova indagine, l'AGCOM emanava il secondo Piano LCN (Delibera 237/13/CONS), viziato dalle stesse illegittimità del primo, in quanto:
- anche questo secondo Piano non teneva in considerazione le abitudini e preferenze dei telespettatori nel sistema analogico;
- anche questo secondo Piano continuava a destinare i numeri 8 e 9 a due reti nazionali non generaliste in sistema analogico (MTV e DeeJey Television, contravvenendo, quindi, al dettato legislativo.
Telenorba, pertanto, si rivolgeva nuovamente al Consiglio di Stato, chiedendo che esso imponesse all'AGCOM di eseguire la Sentenza n. 4660/2012.
Il Consiglio di Stato accoglieva questo ulteriore ricorso di Telenorba, emanando la Sentenza n. 6021 del 16 dicembre 2013, con la quale si ribadivano i due concetti già disposti nella Sentenza precedente (n. 4660/2012), passata in giudicato e quindi definitiva, e cioè rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti nel sistema analogico e carattere non generalista di MTV e DeeJay Television, e nominava un Commissario ad Acta che, in sostituzione dell'AGCOM, emanasse un nuovo Piano LCN che ottemperasse ai dispositivi delle due Sentenze del Consiglio di Stato.
MTV, AGCOM e Ministero dello Sviluppo Economico, non potendo più ricorrere contro queste sentenze (la giustizia amministrativa non prevede un terzo grado di giudizio), presentavano due ricorsi per revocazione, chiedendo quindi al Consiglio di Stato di revocare la Sentenza emanata dallo stesso Consiglio di Stato nel dicembre 2013.
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4541/2014 dell'8 settembre 2014 (allegato n. 3) ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione proposti da MTV, AGCOM e Ministero dello Sviluppo Economico.
Pertanto, resta in piedi e pienamente in vigore la Sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2013 (oltre che - ovviamente - quella dell'agosto 2012, passata in giudicato), che impone al Commissario ad Acta di emanare un nuovo Piano LCN - ora per allora - cioè un Piano LCN che è quello che l'AGCOM avrebbe dovuto emanare sin dal 2010, nel quale l'AGCOM avrebbe dovuto - e ora il Commissario ad Acta dovrà - tener conto contemporaneamente:
- di quelle che erano le preferenze e le abitudini dei telespettatori, circa il posizionamento delle emittenti televisive sui telecomandi nel sistema analogico;
- del carattere obbligatoriamente generalista delle reti nazionali nel sistema analogico, per poter avere diritto alle numerazioni dall'1 al 9;
del carattere non generalista delle emittenti MTV e Deejay Television nel sistema analogico.
Alla luce del combinato disposto delle tre sentenze del Consiglio di Stato, quindi:
- MTV e Deejay Television non potranno ottenere le numerazioni 8 e 9, poiché il Consiglio di Stato ha già disposto che esse non erano generaliste nel sistema analogico;
- le Tv locali dovranno avere le posizioni 8 e 9 del telecomando, in conformità con le abitudini e preferenze che i telespettatori avevano nel sistema analogico;
- resta ancora aperto il problema relativo alla posizione 7.
Il Commissario ad Acta, prima della sospensione concessa, e ora superata, dal Consiglio di Stato, aveva presentato una prima bozza di nuovo Piano LCN, che erroneamente ed illegittimamente prevedeva l'assegnazione, alle Tv locali, del solo numero 9 e non anche del numero 8 ed eventualmente del numero 7; Telenorba aveva, quindi, subito proposto un incidente di esecuzione. La relativa udienza è stata fissata per il prossimo 20 novembre, nella quale il giudice dell'esecuzione (cioè la Sezione del Consiglio di Stato che ha emanato la sentenza in accoglimento del ricorso di Telenorba nel dicembre 2013, con la quale aveva nominato il Commissario ad Acta fornendogli gli elementi da rispettare nell'emanazione del nuovo Piano LCN), darà precise ed incontrovertibili disposizioni al Commissario ad Acta, in conformità con la sentenza del 13 dicembre 2013.
In tutta questa complessa vicenda giudiziaria, Telenorba è assistita dallo Studio Legale Loiodice, nelle persone dei legali Prof. Avv. Aldo Loiodice, Prof. Avv. Isabella Loiodice, Avv. Marco Sabino Loiodice, Avv. Pasquale Procacci».