Nel procedimento presso il Consiglio di Stato originato dal ricorso di Telenorba, è stata emessa una sentenza che rimette in discussione l’assegnazione dei canali 8 e 9 a Mtv e Deejay Television, addirittura con la nomina di un ‘commissario ad acta’ per l’inadempienza dell’Agcom.

Con sentenza n. 6021/2013, depositata in data 16 dicembre 2013, il Consiglio di Stato ha accertato l'inottemperanza dell'Agcom alla precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 4660/2012 (con la quale era stata a sua volta annullata la delibera Agcom n. 366/10/CONS con il relativo Piano Lcn) ed è stata dichiarata la nullità della nuova delibera Agcom n. 237/13/CONS e il relativo II Piano Lcn nella “misura in cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema Lcn a canali generalisti ex analogici”. Con la stessa sentenza n. 6021/2013 il Consiglio di Stato ha addirittura nominato un commissario ad acta per adottare i provvedimenti necessari. Il commissario è Marina Ruggieri, docente di telecomunicazioni all'Università di Tor Vergata.
La questione è assai complessa e naturalmente riguarda anche le Tv locali, che hanno a lungo battagliato (in alcuni casi anche fra loro) per questa questione dell'LCN. La nuova numerazione per le locali stabilita dall'Agcom con la seconda delibera, penalizzante rispetto a quella precedente, non ha ancora trovato attuazione ed è oggetto di una serie di specifici ricorsi.
C'è anche Retecapri che non ha mai accettato il n. 20, ultima e 'isolata' far le Tv generaliste 'ex analogiche'.
In specifico Telenorba non aveva a sua volta mai accettato di 'cedere' il numero 8 (ma anche il 7) che occupava (a quanto pare) nei telecomandi in Puglia a Mtv e anche il n. 9 è in discussione per Deejay Television (Rete A). Entrambe le emittenti hanno cambiato di recente la propria programmazione passando da emittenti prettamente musicali a 'generaliste', anche per 'giustificare meglio' i numeri che occupano sul telecomando.
In ogni caso l'Agcom aveva realizzato una ricerca per stabilire le 'precedenti preferenze' in analogico dei telespettatori prima dell'ultima delibera. Anche la ricerca però - che aveva fra le altre cose 'giustificato' l'assegnazione dei numeri 8 e 9 a Mtv e Deejay Television - torna ora in discussione.
Vediamo un estratto della sentenza del Consiglio di Stato:
«Riepilogando, quindi, il Commissario ad acta, per ottemperare alla sentenza n. 4660/2012, dovrà verificare, nei sensi sopra esposti, quali fossero le abitudini e le preferenze degli utenti, quanto alle emittenti posizionate sui numeri 8 e 9 del telecomando, al momento del passaggio dal segnale analogico a quello digitale nelle varie regioni; a tale fine, ove li ritenga sufficienti ed idonei alle esigenze istruttorie, procederà ad una autonoma valutazione istruttoria dei dati raccolti dall'Istituto Piepoli con l'indagine compiuta nel 2013 circa questo aspetto delle preferenze ed abitudini degli utenti.
Invece, ove ritenga necessario disporre un nuovo sondaggio (sempre al fine di acquisire dati univoci ed omogenei sulle preferenze ed abitudini degli utenti all'epoca dello switch off del segnale analogico), il Commissario potrà chiedere chiarimenti e prescrizioni a questa Sezione su oggetto e modalità.
Allo stato si ritiene di stabilire in giorni 90, salvo proroga chiesta prima della scadenza, il termine massimo concesso al Commissario per l'adozione delle nuove disposizioni (concernenti la assegnazione delle posizioni LCN 7-8 e 9) sostitutive di quelle del Piano LCN 2013 dichiarate nulle con la presente sentenza.
Il suddetto termine di 90 giorni decorre dalla data dell'insediamento del Commissario, che, a sua volta, corrisponde con quella della sua accettazione in forma scritta (di cui AGCOM darà sollecita comunicazione a questa Sezione) oppure, ove necessario, con quella del perfezionamento di un eventuale procedimento di autorizzazione all'accettazione dell'incarico stesso.
La spesa per gli emolumenti del Commissario viene posta a carico di AGCOM, che non ha ottemperato correttamente alla sentenza n. 4660/2012.
La Sezione si riserva di definire e liquidare con successivo provvedimento l'importo del compenso complessivo che AGCOM dovrà corrispondere al Commissario ad acta, al quale vanno aggiunte le spese documentate, effettuate per l'espletamento dell'incarico.
Fin d'ora fissa in euro 10.000,00 l'importo dell'acconto che AGCOM è tenuto a versare al Commissario, entro giorni 7 dal suo insediamento.
AGCOM è incaricata di informare il Commissario ad acta della nomina e di prendere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio dell'attività del medesimo.
Al fine di evitare il vuoto regolamentare derivante dalla dichiarazione di nullità in parte qua del Piano LCN 2013 e di assicurare l'ordinata fruizione della programmazione Tv, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario ad acta, AGCOM, in osservanza delle regole del buon andamento, ha facoltà di adottare, con l'urgenza del caso, ogni misura utile allo scopo, valutando anche l'ipotesi di un eventuale rinnovo delle stesse disposizioni di Piano dichiarate nulle in via eccezionale e transitoria fino a quando il Commissario non avrà perfezionato le sue determinazioni sostitutive.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 10.000,00, oltre gli accessori di legge, sono poste a carico di AGCOM che le verserà a Telenorba spa, mentre sono compensate tra Telenorba e le altre parti costituite».
E veniamo ai commenti:
Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, ha dichiarato: “La decisione del Consiglio di Stato conferma la sussistenza di rilevanti criticità nell'impianto della delibera Agcom n. 237/13/CONS. AERANTI-CORALLO giudica molto negativamente l'intero impianto di quest'ultima delibera in quanto lo stesso è fortemente penalizzante per le tv locali, alle quali sono stati drasticamente ridotti gli spazi nel 1° e nel 2° arco di numerazione (quelli più importanti).
AERANTI-CORALLO attende ora le decisioni del Tar Lazio, al quale hanno proposto ricorso decine di imprese televisive locali per chiedere l'annullamento della delibera Agcom n. 237/13/CONS relativamente a tutte le posizioni dell'emittenza locale.
È anche auspicabile una soluzione legislativa della problematica che dia certezza alle imprese. In mancanza di tale certezza le imprese non possono, infatti, programmare in alcun modo la propria attività”.
E veniamo al commento di CNT-Terzo Polo Digitale, che su questa materia è sempre stato molto 'sensibile':
«Dopo le innumerevoli denunce del CNT-TPD e ricorsi su ricorsi da parte delle emittenti televisive ingiustamente danneggiate, dopo un calvario lungo un triennio, ancora una volta giustizia è fatta grazie all¹ennesima sentenza dei supremi giudici amministrativi che assesta la definitiva batosta all'inefficienza e all'inerzia dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni…
In sostanza due sono gli aspetti essenziali della nuova pronuncia: da un lato viene riconosciuta l'inottemperanza dell'Agcom che ha eluso i dettami del Consiglio di Stato e, nello stesso tempo, che avrebbe dovuto prima ripronunciarsi (tenendo conto degli esiti del sondaggio del 2013 sulle preferenze ed abitudini degli utenti riferibili alla pregressa epoca della televisione analogica) e solo successivamente, ove ne avesse ritenuto presenti i presupposti, avrebbe potuto esercitare il potere di periodica revisione del Piano LCN in corrispondenza allo sviluppo del mercato.
Ma la gravità della mancanza dell'Agcom connessa ad una enorme figuraccia è doppia, perchè se da un lato è stata dichiarata inottemperante, dall'altro si è giunti all'esito che, ormai, era scontato: toglierle dalle mani la predisposizione della normativa visti i tre anni di calvario senza buon esito».