A proposito dell’ultima Delibera Agcom sul tema dell’LCN, pubblichiamo volentieri il contributo dell’avvocato Marzia Amiconi dello Studio Legale Amiconi, che ha un’opinione drastica sul tema: “l’Agcom ribadisce le scelte già censurate dal Consiglio di Stato”.
Ecco quanto fattoci pervenire dallo Studio Amiconi (Marzia Amiconi):
«Dopo che nell'agosto 2012 il Coniglio di Stato aveva annullato il precedente piano di numerazione automatica dei canali della televisione terrestre in chiaro e a pagamento annullando la Delibera 366/10/CONS, l'assegnazione dei cosiddetti LCN (logical channel numbering) per la Tv digitale terrestre pubblicata da AGCOM sul proprio sito in data 28 marzo 2013 non sembra in nulla recepire le precise osservazioni ed i principi cardine indicati dal Consiglio di Stato ed ai quali l'Autorità avrebbe dovuto attenersi nell'adozione del nuovo Piano TLC.
In primo luogo AGCOM ha sostanzialmente relegato l'emittenza locale al terzo arco di numerazione, sottraendo ben 52 LCN (canali) tra il primo e il secondo arco precedentemente dedicati a quest'ultima e riducendo quindi in maniera evidente la visibilità televisiva dell'emittenza locale.
Stupisce però anche la decisione di AGCOM di creare una nuova tipologia di “avente diritto”: il network, al quale spetterebbe la numerazione (LCN) n. 10 estremamente ambita, in quanto, il soggetto che riuscirà ad assicurarsi questo LCN - per effetto del sottoarco di numerazione nel quale è collocato - vivrà del traino degli utenti sintonizzati sui primi 9 canali a carattere nazionale attribuiti ai fornitori di contenuti generalisti e potrà godere di una esponenziale possibilità di ampliare l'utenza e di essere percepito quale soggetto analogo ai canali generalisti nazionali.
Oltre all'ambitissimo n. 10, spetteranno ai network le numerazioni n. 97, 98 e 99.
Appare evidente come i network che risulteranno assegnatari di queste numerazioni, decisamente meno fortunati di colui che otterrà il LCN n. 10, si troveranno in una discreta difficoltà a competere con il fortunato concorrente assegnatario del 10, in quanto sarebbero da un lato posti alla fine di un arco di numerazione e dall'altro contigui ai canali destinati alle televendite, decisamente meno appetibili di altri generi di programmazione”.
Volendo fare un paragone sportivo è come se, nella griglia di partenza di una gara di formula 1, il primo e il secondo non partissero appaiati, ma fossero separati da 87 spazi!
A chi scrive però risulta ancor più grave la circostanza che l'Autorità non abbia in alcun modo tenuto in considerazione i rilievi del Consiglio di Stato in merito all'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9.
L'attribuzione di tali numerazioni alle Tv nazionali ex analogiche, infatti non si conforma con il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti e viola la normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento.
Ad agosto 2012, meno di un anno or sono, il Giudice Amministrativo era stato estremamente chiaro e - alla luce delle censure mosse da alcune imprese televisive locali che avevano impugnato la Delibera 366/10/CONS - aveva evidenziato che l'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e preferenze degli utenti non risultasse suffragata da “corrispondente ed univoco riscontro”. Proprio su questa base il Consiglio di Stato aveva ritenuto illegittima l'assegnazione ai canali nazionali ex analogici dei numeri 7, 8 e 9 per violazione dell'art. 32 del d.lgs. 177/05, ovvero per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.
Ed ecco allora che l'Autorità - ostinatamente riconfermando quanto già bocciato dal Consiglio di Stato - sulla base di una indagine demoscopica effettuata dall'Istituto Piepoli, decide di perseverare nell'assegnazione delle numerazioni 7, 8 e 9 a canali generalisti ex analogici.
Anche volendo motivare la perseveranza di AGCOM con un'assoluta fiducia nell'indagine dell'Istituto Piepoli, non ci si riesce proprio a spiegare come l'Agenzia possa essere ricaduta nello stesso errore ed abbia potuto considerare MTV (Music Television) e DJTV (Disc Jokey Television) - due emittenti tematiche musicali - quali canali generalisti.
Sarebbe forse bastato ad AGCOM un elementare “esame” preliminare delle denominazioni delle due emittenti accompagnata da una valutazione della definizione di Televisione Tematica - ovvero “la televisione che offre contenuti ristretti ad un particolare ambito di interesse, ad esempio l'informazione, lo sport, i documentari, la musica, il cinema” - per non ricadere nell'errore di considerare le due emittenti musicali quali canali generalisti.
D'altra parte si consideri che le due emittenti tematiche musicali stanno progressivamente snaturando i propri palinsesti, ampliando l'offerta di contenuti generalisti, pur di mantenere i preziosi LCN 8 e 9! Ma quanto valgono le numerazioni 8 e 9?».