L’Autorità Antitrust approva la cessione dell’importante rete regionale siciliana che fa riferimento al gruppo Ciancio a Telecom Italia Media per la sua diffusione digitale.
Sul Bollettino settimanale n. 37 (anno XVI) del 2 ottobre scorso dell'Autorità Antitrust è stata pubblicata la decisione (favorevole) in merito a un'importante operazione che porta le ottime frequenze regionali siciliane di Rete Sicilia (riconducibili, in sostanza, al gruppo Ciancio) nelle mani di Telecom Italia Broadcasting, che le utilizzerà in futuro per i suoi bouquet digitali.
Data l'importanza dell'operazione, riportiamo testualmente, naturalmente in modo parziale, quanto comparso sul Bollettino di cui sopra, in merito al Provvedimento n. 15927, oggetto in precedenza dell'adunanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 settembre 2006:
«Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (di seguito, TIMB) è una società concessionaria per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale con il marchio MTV Flux (già La7 Flux), nonché abilitata alla sperimentazioni in tecnica digitale terrestre. Inoltre, TIMB esercita attività di installazione, esercizio e fornitura e manutenzione di reti di comunicazione elettroniche ed impianti di messa in onda e di tutti i sistemi tecnici di trasmissione e diffusione audiovisiva per la ripetizione e la distribuzione di programmi radiotelevisivi, anche numerici.
TIMB è interamente controllata da Telecom Italia Media S.p.A. (TI Media), società che a sua volta ha incorporato per fusione, con effetto dal 1° gennaio 2006, la società La7 Televisioni S.p.A.; TI
Media è controllata da Telecom Italia S.p.A. (di seguito, TI), a sua volta controllata congiuntamente da Pirelli S.p.A. e da Edizioni Holding S.p.A. Il fatturato realizzato da TIMB nel corso del 2005 è stato pari a circa 28 milioni di euro, interamente per vendite in Italia. Nello stesso esercizio il fatturato complessivo realizzato a livello
mondiale da TI è stato pari a circa 30 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi derivanti da vendite in Italia.
Etis 2000 S.p.A. (di seguito Etis), è (invece; Ndr.) la concessionaria televisiva dell'emittente televisiva privata denominata Rete Sicilia, attiva nella diffusione televisiva in ambito locale, principalmente nella regione Sicilia, specializzata in trasmissioni di carattere generalista/informativo. Il fatturato realizzato da Etis nel corso del 2005 è stato pari a circa 2 milioni di euro, interamente per vendite in Italia...
L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di TIMB di 23 impianti e relativi canali di proprietà della Etis. In particolare, l'operazione è finalizzata a potenziare la rete trasmissiva digitale di TIMB; tuttavia, fino al momento della completa digitalizzazione della rete TIMB si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti acquisiti anche per la trasmissione in tecnica analogica.
L'operazione in oggetto, in particolare, si inquadra nel c.d. trading delle frequenze, ossia l'acquisto, da parte di imprese titolari di concessione, di capacità trasmissiva - alla quale concorrono gli impianti e le frequenze al momento utilizzati in tecnologia analogica - da destinare allo sviluppo della trasmissione in tecnica digitale terrestre. In Italia il servizio di broadcasting in tecnica digitale è ancora in fase nascente...
L'operazione in esame rientra nel progetto di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ed incrementerà la capacità trasmissiva del gruppo TI di circa il 6%...
In considerazione della presenza, nel mercato sopra individuato, di operatori che detengono capacità trasmissiva superiore o equivalente a quella del gruppo TI, ed in considerazione altresì della circostanza che, in prospettiva, con il prossimo switch-off delle trasmissioni televisive analogiche ed il completo passaggio a quelle digitali terrestri, il patrimonio frequenziale che sarà a disposizione dei concorrenti e degli entranti sarà notevolmente accresciuto dalla restituzione delle risorse attualmente in capo agli operatori che dispongono di reti televisive nazionali in tecnica analogica, l'operazione in esame non appare in grado di incidere in modo determinante sulle dinamiche concorrenziali nel mercato sopra individuato.
Il mercato delle infrastrutture trasmissive del segnale televisivo riguarda l'offerta di ospitalità agli impianti televisivi sulle proprie infrastrutture (torri e siti), nonché i servizi di pianificazione,
progettazione e realizzazione di impianti. In tale mercato sono presenti, oltre a TI, con Telecom Italia Media Broadcasting, Rai (attraverso la controllata Ray Way) e Mediaset (con la controllata
Elettronica Industriale). Per ciò che riguarda tale mercato, in considerazione del fatto che il gruppo TI non acquisirà la disponibilità del sito nel quale è ubicato l'impianto oggetto dell'acquisizione, l'operazione non è suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suindicato.
Anche con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è da ritenersi che l'operazione notificata non modifichi in modo sostanziale le dinamiche concorrenziali del mercato.
Il numero degli impianti acquisendi non aumenterà in maniera considerevole la quota di mercato complessivamente detenuta dal gruppo TI, che attualmente è inferiore al 4%; inoltre, si rileva che
Mediaset e Rai sono presenti nel mercato in esame con quote estremamente più consistenti.
In considerazione della marginalità della posizione detenuta dalle parti, è da ritenersi che l'operazione notificata non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali del mercato summenzionato.
Alla luce della posizione detenuta dalle parti, nonché della struttura concorrenziale dei mercati interessati, la presente operazione non appare suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante in nessuno dei mercati sopra identificati.
Con atto pervenuto in data 8 settembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza...
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90».