Non c’è pace per le Tv locali. Ora è il Ministero, che con una decisione presa sostituendosi direttamente all’Authority, applica diritti d’uso per le frequenze Tv assai più onerosi rispetto all’analogico. In vista un’ennesima battaglia legale.
Ecco cosa ha scritto il periodico di Aeranti-Corallo 'TeleRadioFax':
«La DGSCER del Ministero, nell'assegnare i diritti d'uso delle frequenze, ha inserito nelle relative determine, all'art. 7, la previsione del pagamento dei contributi e dei diritti amministrativi facendo riferimento esclusivamente agli artt. 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza, lo stesso Ministero non ha tenuto conto che l'art. 17, comma 2bis del Dlgs 177/2005 e s.m. (introdotto da Dlgs 44/2010, accogliendo le proposte di AERANTI-CORALLO), ha previsto che “con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale”.
Subito dopo il rilascio dei provvedimenti di assegnazione dei diritti di uso dell'area tecnica n. 3 AERANTI-CORALLO ha evidenziato al Ministero la problematica, chiedendo che tali provvedimenti venissero rettificati e che nei provvedimenti relativi alle aree tecniche 5, 6 e 7 venisse introdotto un testo che tenesse conto del sopracitato art. 17, comma 2 bis del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tuttavia la richiesta di AERANTI-CORALLO non è stata accolta. In questo contesto la pretesa del Ministero di applicare i diritti amministrativi e i contributi previsti dagli art 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è, a parere di AERANTI-CORALLO, errata, in quanto l'intervento regolamentare dell'Agcom previsto dall'art. 17, comma 2 bis del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici non prevede la determinazione di criteri cui il Ministero deve uniformarsi, bensì prevede un potere dell'Agcom che sostituisce quello originariamente posto in capo al Ministero stesso. È quindi prevedibile che numerose imprese televisive assegnatarie dei diritti d'uso propongano ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento dell'art. 7 dei citati provvedimenti di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze».