L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettato da poco alcune linee interpretative in relazione ad alcuni aspetti della disciplina della pubblicità in Tv.
Dal sito di 'Pubblicità Italia':
«Sovrimpressioni e autopromozioni (sono) i due temi su cui sono state fornite le novità interpretative più interessanti con la deliberazione n. 211/2008. In tema di sovrimpressioni l'Agcom ha stabilito che, poiché la sovrapposizione animata, pur non interrompendo il programma, è comunque contemporanea allo stesso, la sua disciplina debba essere assimilata a quella degli spot. "Essa, pertanto, dovrà essere identificabile; sarà assoggettata ai limiti di affollamento orario e giornaliero; dovrà essere posizionata a una distanza temporale di almeno venti minuti rispetto ad altri eventi pubblicitari" - spiega Fiammetta Malagoli, consulente legale di Unicom.
La sovrimpressione consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario ed è caratterizzata dalla contemporanea trasmissione del programma televisivo e della sovrapposizione. "Essa, quindi, è senz'altro una forma di pubblicità e, come tale, assimilabile agli spot, quanto meno quanto a durata" - spiega Malagoli.
Qualche dubbio resta invece per quanto riguarda il loro contenuto e le modalità grafiche di proposizione. Questi principi si possono applicare anche ai 'super pubblicitari'O
"La nuova disciplina prevista per la sovrimpressione potrebbe essere applicabile anche ai super pubblicitari, qualora gli stessi siano avulsi da uno spot. Se, invece, saranno, come generalmente avviene, inseriti nello spot, i super seguiranno la regolamentazione di questi ultimi".
Dalle sovrimpressioni ai messaggi autopromozionali: quali novità vi sonoO
"L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ricondotto alla nozione di 'autopromozione' gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, o ai prodotti collaterali a essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda - sottolinea Malagoli - . L'art. 2 del Testo unico della radiotelevisione ha definito come 'autopromozione' gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati".
Insomma, un allargamento del campo di applicazione, necessario in un periodo di convergenza contenutistica».