‘Rottamazione delle frequenze’: è la volta del Nord-Est

 

Cominciamo con la prima ‘determina’ di questa serie che il Ministero dello Sviluppo Economico alla fine sta cercando di concludere, dopo una lunga fase di ‘studio’ e di stallo.

La prima a uscire è stata la ‘sentenza’ relativa al Veneto, regione dove non appariva semplice intervenire, dato anche il contenzioso che risale indietro negli anni con la Croazia e la Slovenia. A prima vista, tuttavia, la questione sembra essersi risolta in questa regione senza troppi ‘traumi’, ai danni tuttavia di Canale Italia.

Vediamo infatti per prima cosa - citando naturalmente la determina ministeriale - che delle frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione Veneto, ovvero dei canali CH 22UHF, CH 27, CH 28, CH 29, CH 35, CH 39, CH 45, CH 53, sono state “oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso definitivi delle medesime frequenze” solo le frequenze 22, 29 e 35.

Tuttavia, “si sono rese disponibili le frequenze CH 23UHF, CH 31UHF, CH 43UHF e CH 51UHF a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d’uso definitivo”.

 

Ed ecco le conseguenze:

“Agli operatori di rete TELEREGIONE SRL, TELEPROGRAMMI SRL, TELECITTA’ SRL e TRIVENETA SRL, titolari del diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 22 UHF, CH 29 UHF e CH 35 UHF, frequenze di cui alla Tabella C del D.M. 17.04.2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica compensativa di cui all’art. 1 del D.M. 17 Aprile 2015. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato.

Agli operatori di rete CONSORZIO RETI NORDEST SCARL (per le reti EDITRICE TNV SpA, ANTENNA TRE NORD EST SpA e VIDEOMEDIA SpA), TELEMANTOVA SpA, STUDIO TV1 NEWS SpA, titolari del diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 51 UHF, CH 23 UHF, CH 43 UHF e CH 31 UHF, frequenze non da Tabella C del D.M. 17 Aprile 2015, liberate a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica compensativa di cui all’art. 1 del suddetto D.M”. Anche “gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato.

Le suddette frequenze liberate a seguito di volontario rilascio CH 51 UHF, CH 23 UHF, CH 43 UHF e CH 31 UHF saranno utilizzate per la sostituzione delle altre frequenze da liberare obbligatoriamente…, assegnandole agli operatori di rete secondo la migliore posizione in graduatoria delle frequenze della regione Veneto e secondo la manifestazione di interesse indicata nella domanda presentata per la partecipazione alla procedura…”.

In dettaglio:

“All’operatore di rete TRIVENETA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF classificatosi al 1° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, insieme alla SUPER TV SRL e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando dalla TRIVENETA Srl, verrà sostituita la frequenza dal CH 45 UHF al CH 31 UHF…”.

Idem per Super Tv.

Inoltre:

“All’operatore di rete LA 9 SpA, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 28 UHF classificatosi al 2° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, insieme alla EDITRICE 21 SRL e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando dall’operatore di rete LA 9 SPA, verrà sostituita la frequenza dal CH 28 UHF al CH 51 UHF”.

Idem per Editrice 21.

Ancora:

“Agli operatori di rete CONSORZIO RETI NORDEST SCARL (per la rete della GESTIONE TELECOMUNICAZIONI SRL), FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE e TELEBELLUNO SRL, titolari del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF, classificatesi al 5° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando da parte dei suddetti operatori, verrà sostituita la frequenza dal CH 39 UHF al CH 43 UHF.

All’operatore di rete EI ITALIA SRL, già TIVUITALIA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHF, classificatosi al 6° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, considerato che l’ultima risorsa frequenziale liberata a seguito del volontario rilascio è il CH 23 UHF, verrà sostituita la frequenza dal CH 27 UHF al CH 23 UHF…”.

Invece:

“L’operatore di rete CANALE ITALIA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza da liberare obbligatoriamente di cui alla Tabella C del D.M. 17 Aprile 2015, classificatosi all’11° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, avendo presentato domanda di manifestazione di interesse per la sostituzione della frequenza e non avendo l’Amministrazione recuperato altra risorsa frequenziale, dovrà dismettere tutti gli impianti secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà revocato. La CANALE ITALIA Srl avrà diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’Art. 3 del suddetto D.M.”.

Infine, “le domande degli operatori STARTUP COMMUNICATION SRL e CONSORZIO RETI NORD EST SCARL (per la rete EDITRICE TNV SPA) per il CH 45 UHF, a seguito della riformulazione della graduatoria delle frequenze per la regione VENETO pubblicata sul sito del Ministero in data 27.11.2015, che li ha collocati in posizione non utile, non possono essere accolte”.

 

Un po’ più complessa, sempre a un’analisi forzatamente parziale, la situazione in Friuli-Venezia Giulia, dove “delle frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione FRIULI VENEZIA GIULIA, e precisamente CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 28 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF, non sono state oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche compensativa da parte dei soggetti titolari dei rispettivi diritti d’uso le frequenze CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH45 UHF e CH 53 UHF” ma “si sono rese disponibili (solo; N.d.R.) le frequenze CH 21 UHF, CH 46 UHF e CH 51 UHF a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d’uso”.

Inoltre, “le frequenze CH 31 UHF e CH 41 UHF assegnate agli operatore di reti collocati rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto della graduatoria della regione Friuli Venezia Giulia, dovranno essere liberate così come previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M. 17 aprile 2015”.

Al sodo:

“Agli operatori di rete VIDEO PORDENONE Srl - per la rete Video Regione - e CONSORZIO RETI NORDEST Scarl - per la rete Free-Extelenordest - titolari del diritto d’uso definitivo rispettivamente delle frequenze CH 39 UHF e CH 28 UHF, frequenze di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa, secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato”.

“Agli operatori di rete TELEREGIONE Srl per la rete Teleregione, BEACOM Srl, per la rete Televicenza e FINTRADING Srl per la rete TV7 Azzurra, titolari del diritto d’uso definitivo rispettivamente delle frequenze CH 46 UHF, CH 51 UHF e CH 21 UHF, frequenze non indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, liberate a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa, secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto”.

“Gli operatori di rete CANALE ITALIA DUE Srl - per la rete Canale Italia 84 - titolare del diritto d’uso definitivo del CH 31 UHF, autorizzato ad esercire in via temporanea il CH 59 UHF in sostituzione del CH 31 UHF al fine di tutelare le legittime utilizzazioni slovene, posizionato al quindicesimo posto della graduatoria delle frequenze per la regione Friuli Venezia Giulia, e GS GLOBE SPACE MITTELEUROPA Srl - per la rete Telemare - titolare del diritto d’uso definitivo del CH 41 UHF, posizionato al sedicesimo posto della graduatoria, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sui canali CH 31 UHF, CH 59 UHF e CH 41 UHF…, il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà revocato e avranno diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015”.

“All’operatore di rete TELEPROGRAMMI Srl per la rete TV 7 Triveneta Friuli Venezia Giulia titolare del diritto d’uso definitivo del CH 29 UHF, in considerazione del primo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 29 UHF verrà sostituito con il CH 41 UHF”.

“All’operatore di rete EI ITALIA Srl per la rete Tivuitalia titolare del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHF, in considerazione del secondo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 27 UHF verrà sostituito con il CH 51 UHF”.

“All’operatore di rete TELEFRIULI Spa per la rete TeleFriuli titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF, in considerazione del terzo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 45 UHF verrà sostituito con il CH 46 UHF”.

“L’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. risulta collocato al quarto posto della graduatoria di assegnazione delle frequenze della regione Friuli Venezia Giulia, con il CH 22 UHF per le reti TVM e Canale 6, posizione conseguita anche grazie alla partecipazione con le due reti. Per la rete TVM il predetto Operatore, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 22 UHF, ha presentato domanda di manifestazione di interesse. Relativamente alla rete Canale 6, al fine di risolvere situazioni interferenziali derivanti dalla condivisione del medesimo canale per entrambe le reti, la frequenza CH 22 UHF è stata variata in CH 41 UHF e all’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. è stato rilasciato il relativo diritto d’uso definitivo.

Per la rete Canale 6, il predetto operatore non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015. In considerazione della posizione conseguita in graduatoria nonché della manifestazione di interesse presentata, l’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 22 UHF, per entrambe le reti, nonché sul CH 41 UHF per la rete Canale 6, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e gli stessi dovranno essere riaccesi per entrambe le reti, ossia Canale 6 e TVM, sul CH 31 UHF con le limitazioni indicate nella delibera n. 480/14/CONS 8”.

“All’operatore di rete La 9 Spa per la rete La 9 titolare del diritto d’uso del CH 35 UHF, in considerazione del quinto posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 35 UHF verrà sostituito con il CH 21 UHF, con le limitazioni di cui alla Delibera 480/14/CONS”.

“Gli operatori di rete CANALE ITALIA Srl - per la rete Canale Italia 83 - titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF nonché gli operatori di rete BEACOM Srl - per la rete Televicenza - e CANALE 6 TVM Srl - per la rete Canale 6 - titolari del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 34, frequenze indicate in Tabella C, classificati rispettivamente al tredicesimo posto e al dodicesimo posto della graduatoria per l’assegnazione di frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia, hanno presentato domanda di manifestazione d’interesse per la sostituzione della frequenza ma, considerata la posizione in graduatoria e non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sulle predette frequenze”.

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